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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1961, n. 1315

Norme di attuazione dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1971)
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Testo in vigore dal:  22-8-1971
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Art. 2


Coloro che provvedono alla trasformazione delle uve e dei mosti in vino hanno l'obbligo di presentare agli uffici delle imposte di consumo, entro il 30 novembre di ogni anno, denuncia in duplice esemplare dei quantitativi di vino ottenuti nell'annata e, distintamente, di quelli delle annate precedenti ed ancora giacenti presso di loro alla data della denuncia, con l'indicazione delle caratteristiche e dei grado alcoolico di ciascuna partita.
Ad analoga denuncia sono soggetti coloro che detengono mosti non ancora trasformati in vino alla data suddetta. Di tali mosti deve essere indicata la gradazione zuccherina e, nel caso, anche quella alcoolica.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 10 LUGLIO 1971, N. 543))
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Il controllo dei quantitativi prodotti e denunciati è esercitato dai competenti organi del Ministero della agricoltura e delle foreste, oltre che dagli uffici delle imposte di consumo e dagli appartenenti al Corpo della guardia di finanza. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 ha disposto (con l'art. 21, comma 3) che "La denuncia prevista dal presente articolo sostituisce l'esemplare della denuncia di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, numero 1315, destinato al competente Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".