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LEGGE 20 marzo 1959, n. 149

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo.

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Testo in vigore dal:  2-5-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 26.718.750, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1957 al 30 giugno 1958.
È altresì concesso al predetto Comune, a carico dello Stato, un contributo annuo di lire 33.750.000, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1 luglio 1958 al 15 settembre 1962.