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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. 1280

Norme regolamentari per l'Amministrazione degli archivi notarili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1976)
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Testo in vigore dal:  25-5-1976
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Art. 13

((Il consiglio di amministrazione per il personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili è composto:
a) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede;
b) dal direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili, capo del personale degli archivi stessi;
c) da un dirigente superiore degli archivi notarili e da altri quattro impiegati con qualifica non inferiore a primo dirigente;
d) da quattro rappresentanti del personale eletti direttamente da tutto il personale secondo il regolamento di cui all'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti, i quali sostituiscono i rappresentanti titolari in caso di loro assenza o di impedimento.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi stessi, con qualifica non inferiore a conservatore superiore))
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