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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 826

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 21 agosto 1950, n. 698, recante norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1975)
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Testo in vigore dal:  30-6-1971
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Art. 23


Il Consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e predispone ogni quattro anni la relazione morale e finanziaria da sottoporre all'Assemblea generale dei soci;
b) cura l'applicazione dei deliberati dell'assemblea generale dei soci;
c) formula voti per le modifiche che ritiene necessarie al presente regolamento;
d) approva il regolamento generale interno e quello del personale;
e) nomina il direttore generale, nonché il personale dell'Ente;
f) delibera sulla nomina dei soci onorari;
g) dirime le eventuali controversie tra i soci e le sezioni provinciali o tra le sezioni stesse;
h) delibera annualmente la percentuale che le sezioni provinciali debbono versare alla Amministrazione centrale delle quote sociali e degli altri proventi;
i)
((autorizza la costituzione dei, comitati regionali, di nuove sezioni provinciali, di istituti professionali dell'ente e delle rappresentanze comunali))
;
l) provvede alla sostituzione, fino alla convocazione della prima assemblea successiva, del presidente dell'Ente e dei componenti il Comitato esecutivo in caso di missione, di decesso o di sopravvenuta incapacità;
m) delega in caso di necessità alcuno dei suoi membri ad eseguire ispezioni presso le sezioni provinciali e gli istituti dipendenti dall'Ente;
n) nomina un tesoriere, che deve essere scelto fra istituti di credito di riconosciuta solidità;
o) designa i rappresentanti dell'Ente nelle Commissioni ministeriali nelle quali sia prevista la partecipazione dell'Ente stesso, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'art. 2, lettera i);
p) ha la vigilanza ed il controllo sulle sezioni provinciali, che esplica nelle forme previste dal presente regolamento e da quelli interni e ne approva i bilanci;
q) approva e modifica i provvedimenti più gravi contro i soci, adottati dalle sezioni provinciali, intervenendo direttamente in caso di inazione o di rifiuto da parte delle sezioni stesse.