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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1953, n. 542

Riordinamento strutturale e funzionale dell'istituto postelegrafonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
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Testo in vigore dal:  15-3-1967
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Art. 12

((Il Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici è così composto:
di un funzionario del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) che lo presiede;
di un rappresentante del Ministero del bilancio;
di un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
di due rappresentanti del personale scelti con le norme di cui alla lettera 1) del precedente articolo 4))
.
Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. I suoi componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
I revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.