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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1952, n. 3600

Prelevazione di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952-53.

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Testo in vigore dal:  4-2-1953

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 31 ottobre 1952, n. 1325 e 10 luglio 1952, n. 910;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, e autorizzata la prelevazione di lire 17.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il detto esercizio finanziario:
Cap. n. 127-bis (di nuova istituzione),
sotto la nuova rubrica "Spese per la
Conferenza I.C.A.O. per convenzione
danni ai terzi"). - Fitto di locali e
forniture varie per i locali - Spese di
ufficio e di cancelleria, illuminazione,
postali, telegrafiche e telefoniche,
installazione impianti, traduzione
simultanea - Spese per gli automezzi e
di trasporto...................................... L. 7.500.000

Cap. n. 127-ter (di nuova istituzione).
Compensi al personale estraneo
all'Amministrazione dello Stato................... L. 4.000.000

Cap. n. 127-quater (di nuova istituzione).
Compensi speciali in eccedenza ai limiti
stabiliti per il lavoro straordinario da
corrispondere al personale delle varie
Amministrazioni statali addetto alla
Conferenza (art. 6 del decreto legislativo
Presidenziale 27 giugno 1946, n. 10............... L. 3.000.000

Cap. n. 127-quinquies (di nuova istituzione).
Spese di rappresentanza .......................... L. 2.500.000
--------------
Totale L. 17.000.000

==============


Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreto della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI - PALLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 127. - PALLA