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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 366

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Catania.

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Testo in vigore dal:  15-5-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1935, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Dopo

l'art. 136, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 1

Art. 137. - Il corso degli studi della Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria ha la durata di due anni.
La Scuola non può accogliere più di dieci iscritti per ciascun anno di corso.
Art. 138. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1° anno:
1) Anatomia e embriologia della bocca e dello apparato dentale;
2) Fisiologia della bocca e dell'apparato dentale;
3) Microbiologia della cavità dentale;
4) Anatomia e istologia patologica della bocca e dei denti;
5) Patologia speciale e clinica odontoiatrica;
6) Radiologia dentale e mascellare;
7) Esercitazioni di istologia normale e patologica orale e dentale.
2° anno:
1) Odontotecnica;
2) Chirurgia dentale ed orale;
3) Odontoiatria conservatoria e tecnica delle otturazioni;
4) Ortopedica dento-mascella-facciale;
5) Protesi dentale;
6) Patologia orale e dentale in rapporto alla medicina generale;
7) Traumatologia delle ossa mascellari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952

Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 77. - FRASCA