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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949, n. 942

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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Testo in vigore dal:  13-1-1950

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056 e 26 aprile 1942, n. 123, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592;
Vedute le proposte di modifica allo statuto, formulate dalle autorità accademiche della predetta Università;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare lo nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università, degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dell'attuale statuto dal n. 78 al n. 86 vengono sostituiti dai seguenti, col relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 78. - Presso la Facoltà di medicina e chirurgia sono istituite scuole di perfezionamento che conferiscono diplomi di specialista nelle discipline professionali medico-chirurgiche, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.
Art. 79. - li direttore di ciascuna, scuola di perfezionamento è di diritto il professore di ruolo che copre la cattedra da cui si intitola, la scuola. Nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore della scuola è scelto dalla Facoltà. Il Consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.
Art. 80. - Alle scuole di perfezionamento della Facoltà di medicina e chirurgia, possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia (ad eccezione di quella in farmacia industriale alla quale sono ammessi i laureati in chimica e farmacia ed i diplomati in farmacia) entro il numero dei posti stabiliti per ciascuna, scuola.
Ogni anno, entro il mese di maggio, la Facoltà, su proposta del Consiglio dei direttori delle scuole, stabilisce il numero dei posti disponibili del primo corso di ciascuna scuola.
Gli aspiranti all'iscrizione al primo corso di ciascuna scuola di perfezionamento dovranno presentare entro e non oltre il 30 novembre alla segreteria domanda di ammissione in bollo competente, corredata dei documenti prescritti e di quei titoli che ciascun candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse (carriera scolastica, titoli scientifici e pratici, conoscenza delle Lingue estere, ecc.). I documenti prescritti per l'immatricolazione sono:
a) certificato di nascita in carta, legale, debitamente legalizzato per i nati fuori della giurisdizione di Milano;
b) diploma originale di maturità classica o scientifica;
c) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia per tutte le scuole, ad eccezione di quella in farmacia industriale alla quale sono ammessi i laureati in chimica e farmacia ed i diplomati in farmacia;
d) un certificato di laurea con tutti i voti riportati in ogni singolo esame di profitto;
e) tre fotografie, di cui una autenticata, debitamente legalizzata per i residenti fuori della giurisdizione di Milano;
f) foglio di iscrizione ai corsi su modulo rilasciato dall'ufficio di economato della Università di Milano.
Coloro che non presenteranno tutti i documenti di cui sopra saranno esclusi dagli esami di concorso.
Gli aspiranti alla ammissione al primo corso dovranno sostenere presso la scuola prescelta un concorso per titoli e per esami, secondo le particolari esigenze didattiche di ciascuna scuola.
I posti disponibili per ciascuna scuola saranno contenuti in base alla graduatoria del concorso.
I prescelti debbono immediatamente regolarizzare la propria posizione, presentando alla segreteria i seguenti documenti:
a) quietanza del pagamento delle tasse, sopratasse e contributi;
b) libretto e tessera che si ritirano presso l'ufficio di economato dell'Università di Milano.
Art. 81. - Agli anni successivi al primo saranno ammessi gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il primo corso e che abbiano ottenuto giudizio favorevole negli esami annuali di profitto in programma.
Le iscrizioni a tutti gli anni di corso successivi al primo si aprono il primo agosto e si chiudono improrogabilmente il 5 novembre.
Per le iscrizioni agli anni di corso successivi al primo, la domanda, redatta, su carta da bollo competente, deve essere corredata:
a) del libretto personale di iscrizione;
b) della, quietanza del pagamento delle tasse, sopratasse e contributi;
c) del foglio di iscrizione ai corsi da ritirarsi presso l'ufficio di economato dell'Università di Milano;
d) della scheda anagrafica da ritirarsi presso l'ufficio di economato della Università di Milano.
Coloro che non hanno ottenuto le firme di frequenza annuali e che non hanno superato, ove prescritto, l'esame annuale di profitto dovranno ripetere l'anno di corso con il conseguente pagamento di tutte le tasse, sopratasse e contributi.
Coloro che hanno ottenuto le firme di frequenza annuali, ma che non hanno superato l'esame di profitto, ove prescritto, non potranno essere iscritti all'anno di corso successivo, ma dovranno essere iscritti fuori corso.
Art. 82. - Le domande di passaggio da una scuola ad un' altra debbono essere presentate alla segreteria dal 1 agosto al 31 dicembre.
Il Consiglio di facoltà, sentito il direttore della scuola interessata, e tenuto conto della disponibilità dei posti, decide in merito al passaggio.
Art. 83. - Coloro che chiedono il trasferimento da altra università sono ammessi alla scuola prescelta, semprechè i posti siano disponibili, il direttore della scuola stessa abbia espresso parere favorevole, ed il Consiglio di facoltà abbia approvato.
Se non concorrono queste condizioni, i documenti verranno restituiti d'ufficio alla università di provenienza.
Art. 84. - Le abbreviazioni di corso non sono consentite per nessun motivo.
Art. 85. - La sorveglianza su gli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività, spetta al direttore della scuola.
Art. 86. - Le tasse e sopratasse per gli iscritti alle scuole suddette sono quelle stabilite per la Facoltà di medicina e chirurgia.
L'ammontare dei contributi vari e scuola verrà reso noto ogni anno con apposito manifesto.
Le tasse, sopratasse e contributi possono essere pagati in quattro rate: la prima all'atto della iscrizione; la seconda entro il 31 gennaio; la terza entro il 31 marzo; la quarta entro il 31 maggio. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi pagati.
Art. 87. - L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per l'anno solare, senza interruzione, per la, pratica clinica, che si applica attraverso l'internato.
La frequenza ai corsi e l'internato sono obbligatori e gli allievi non possono avere impegni tali da limitare l'obbligo di tale frequenza.
Possono essere esonerati da, tale internato unicamente gli assistenti effettivi nelle rispettive specialità cliniche che prestino servizio regolare nelle cliniche o negli istituti universitari o in istituti ospitalieri riconosciuti idonei, volta a volta, a giudizio insindacabile della Facoltà.
Art. 88. - Le domande di esame di profitto dovranno essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione, con apposito manifesto, e dovranno essere accompagnate dal libretto d'iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza. Ai termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto, ove prescritto, secondo le norme dello statuto universitario.
Art. 89. - Per essere ammesso all'esame di diploma il perfezionando deve aver seguito i corsi e superato gli esami annuali di profitto.
L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema approvato in precedenza dal professore della materia, corredata da rilievi clinici o sperimentali personali.
Per essere ammesso all'esame di diploma il candidato deve presentare alla segreteria nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto, domanda in bollo competente al Magnifico Rettore e contenente, oltre i dati anagrafici, il titolo della tesi e la firma del professore relatore.
La dissertazione, in quattro copie, deve essere depositata nella segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame.
I candidati riprovati all'esame di diploma possono ripresentarsi alla prova soltanto dopo due anni.
Art. 90. - Le Commissioni per gli esami di profitto, composte di non meno di tre membri, compreso un libero docente, sono nominate dal direttore della scuola.
La Commissione per l'esame di diploma è costituita da sette membri, nominati dal preside della Facoltà, udito il direttore della scuola.
I commissari devono rivestire la qualità di professori ufficiali ed è chiamato a far parte della Commissione anche un libero docente.
Art. 91. - Dopo la scuola di perfezionamento in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio vengono aggiunte le seguenti nuove scuole:
a) Scuola di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera;
b) Scuola di specializzazione in idrologia, climatologia, e talassologia;
c) scuola di perfezionamento in anestesia.

Scuola di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera
Vengono aboliti gli articoli dal n. 70 al n. 77 relativi al corso teorico pratico di perfezionamento in igiene tecnica ospedaliera per aspiranti direttori sanitari di ospedali ed istituti affini.
La scuola di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera, ha, la durata di due anni.
a) La scuola fa parte integrante dell'Istituto d'igiene dell'Università e dispone della biblioteca, dei laboratori e del materiale didattico nonché dei reparti e servizi degli Istituti ospitalieri della città.
b) La scuola è diretta dal direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università.
c) Durante il corso vengono tenute lezioni ed esercitazioni pratiche presso l'Istituto d'igiene e gli Istituti ospitalieri di Milano. Il corso è integrato da tirocini presso i reparti e i servizi di detti Istituti, da visite ad ospedali e ad impianti sanitari interessanti la specialità.
d) La frequenza sia alle lezioni che alle esercitazioni ed i tirocini sono obbligatori.
e) Alla scuola si possono inscrivere i laureati in medicina e chirurgia; non sono ammessi più di quindici iscritti per ciascun anno. A nessun titolo sono ammesse abbreviazioni di corso. Nel caso che il numero degli aspiranti alla, inscrizione sia superiore a quindici, si provvede alla scelta da parte della Direzione in base ai titoli di studio e di carriera ed eventualmente mediante esami.
f) Il termine per la, presentazione delle domande di inscrizione alla scuola è stabilito inderogabilmente al 30 novembre di ogni anno.
g) Alla, fine di ciascun anno scolastico i perfezionandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati inscritti al secondo corso per accedere all'esame di diploma.
h) Alla fine del secondo anno del corso ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione originale scritta su argomento di igiene e tecnica ospedaliera, concordato fra, il diplomando e il direttore della scuola all'inizio del secondo anno del corso. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la segreteria della Facoltà di medicina almeno quindici giorni prima dell'esame.
i) La Commissione giudicatrice degli esami di profitto è costituita dal direttore della scuola, da un insegnante della scuola, e da un professore della Facoltà designato dal preside.
l) La Commissione dell'esame di diploma è costituita da, sette membri, è presieduta dal preside della Facoltà o da un professore da lui delegato. Di essa fanno parte il direttore e tre insegnanti della scuola. Gli altri membri sono scelti dal preside tra i professori e i liberi docenti dell'Università di Milano.
m) Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite per legge per gli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia nonché ad un contributo di internato nella misura stabilita anno per anno dal Consiglio di amministrazione.
n) Durata del corso anni due.
Anno 1°: a) igiene generale e speciale; b) batteriologia, immunologia, e microbiologia applicata all'igiene; c) parassitologia;
d) legislazione sanitaria, statistica e demografia; e) zoonosi - ispezioni delle carni; f) nozioni di anatomia, e istologia patologica.
Anno 2°: a) igiene, generale speciale; b) patologia e clinica delle malattie da infezioni, da intossicazione, da carenza, da, eredità, morbosa;, ecc. e ingegneria sanitaria; c) chimica applicata all'igiene; d) geologia applicata all'igiene.
Conferenze su argomenti speciali e internati presso l'istituto di igiene e l'ufficio municipale d'igiene.

Scuola di specializzazione in idrologia,
climatologia e talassoterapia
a) La scuola di specializzazione in idrologia, climatologia e talassoterapia, ha sede presso l'Istituto di farmacologia della Università, dove il "Centro di studi medici di idrologia, climatologia e talassologia" ha i propri laboratori attrezzati e una propria biblioteca Specializzata.
b) La direzione della, scuola di specializzazione è affidata al professore che tiene a titolo ufficiale l'insegnamento della idrologia nella Facoltà medica, di Milano. Gli insegnamenti specializzati saranno tenuti dai docenti designati dalla stessa Facoltà.
c) Il materiale didattico della scuola di specializzazione è costituito oltre che dai laboratori e dalla biblioteca del a Centro di studi medici di idrologia e climatologia, e talassologia" dagli ammalati delle cliniche generali e speciali della Università di Milano, e da quelli frequentanti gli ambulatori specializzati dell'Istituto di farmacologia o degenti nel reparto clinico "Victor De Marchi" annesso al medesimo Istituto.
d) Il corso avrà la durata di due anni e non verranno concesse a nessun titolo abbreviazioni di corso.
e) Durante il biennio verranno impartiti i seguenti insegnamenti:
Anno 1°:
nozioni di geologia, geofisica, metereologia;
nozioni di fisiologia e farmacologia applicate alla idrologia climatologica, e talassologia, mediche;
idrologia;
metodologia termale;
climatologia, e climatoterapia;
talassotologia e talassoterapia;
fisioterapia;
dietetica generale e speciale;
organizzazione impianto delle stazioni termali, talassiche e climatiche;
funzionamento delle colonie marine, montane e termali.
Anno 2°:
clinica e terapeutica, idrotalassoclimatologica in:
a) medicina generale; b) ginecologia; c) pediatria; d) dermatologia; e) tisiologia; f) cardiologia; g) ortopedia e traumatologia; h) otorinolaringoiatria.
f) Durante il biennio, oltre i sopracitati corsi di lezioni, verranno tenute delle esercitazioni pratiche per gli esami chimico-clinici di laboratorio più comuni connessi con le cure climatologiche e idrotermali, ed inoltre avranno luogo anche:
1) esercitazioni pratiche di applicazioni idro-lutoterapiche negli ambulatori e al letto dei degenti nelle corsie ricordate alla lettera c);
2) esercitazioni pratiche di meteorologia, e climatologia con rilievi diretti dei dati meteriologici e climatici;
3) visite alle principali stazioni termali climatiche e talassiche;
4) conferenze, su argomenti da, determinarsi e da tenersi da studiosi italiani o stranieri di particolare competenza, in qualche ramo nel campo idrologico e climatologico.
g) Gli allievi dovranno fare inoltre un periodo di internato pratico, con funzioni di medico residente, in una o più stazioni termali climatiche e talassiche fra quelle autorizzate dalla Facoltà medica e per la, durata complessi va non inferiore a due mesi.
h) Alla scuola di specializzazione potranno essere ammessi per ogni anno non più di dieci medici. Nel caso che i richiedenti la iscrizione fossero in numero superiore, il direttore della, scuola provvederà alla scelta fra gli aspiranti in base ai loro titoli ed eventualmente per esami.
i) Le iscrizioni alla scuola si chiuderanno entro il 30 novembre di ogni anno.
l) La frequenza sia alle lezioni che alle conferenze che alle esercitazioni teorico-pratiche negli ambulatori, nelle corsie e nei laboratori è strettamente obbligatoria. Durante gli anni del corso di specializzazione, gli allievi non potranno tenere altre occupazioni, anche di carattere professionale, che li distolgano dai loro doveri verso la scuola.
m) Alla fine di ciascun anno gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto mediante prove orali, pratiche, scritte, e, soltanto superate queste, potranno ottenere la iscrizione all'anno successivo oppure presentarsi all'esame di diploma.
n) Alla fine del secondo anno di corso, lo specializzando sosterrà l'esame di diploma che consisterà nel presentare e nel discutere una dissertazione scritta riguardante argomenti della specialità, che dimostri nel candidato sia una buona cultura, scientifica, e clinica nel campo specialistico sia una soddisfacente capacità di ricerca, e di critica.

Scuola di perfezionamento in anestesia
a) Il direttore della scuola è designato dalla Facoltà anno per anno.
b) Sono ammessi alla scuola, in numero non superiore a dodici, i laureati in medicina e chirurgia delle Università italiane.
c) Il termine per la presentazione delle domande è tassativamente fissato al 30 novembre di ogni anno.
d) La selezione dei richiedenti la iscrizione, al fine della, ammissione entro il numero dei posti disponibili, è fatta dalla facoltà sentito il direttore della scuola che provvederà alla valutazione degli aspiranti in base ai titoli e, occorrendo, ad esame.
e) La durata del corso è di un anno; in questo periodo gli allievi sono tenuti a prestare servizio di internato nella, clinica chirurgica generale.
f) Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) i fondamenti anatomici delle anestesie;
2) i fondamenti fisiologici delle anestesie;
3) i fondamenti farmacologici delle anestesie;
4) le anestesie generali;
5) le anestesie loco-regionali;
6) trattamenti pre e post-anestetici.
g) Gli insegnanti della scuola sono designati dalla Facoltà su proposta del direttore.
h) Al termine del corso gli allievi dovranno superare:
un esame speciale sulla materia degli insegnamenti fondamentali; un esame speciale sulla materia, degli insegnamenti teorico-pratici un esame di diploma, consistente in una dissertazione orale su argomento attinente all'anestesia, scelto dall'allievo ed approvato dal direttore.
i) Le Commissioni degli esami speciali saranno costituite di tre membri, nominati dal preside della Facoltà e scelti fra gli insegnanti della scuola, su proposta del direttore.
La Commissione dell'esame di diploma è composta di cinque membri ed è presieduta dal preside od in sua assenza dal direttore della scuola, il quale ne fa parte di diritto.
l) Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite per legge per gli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché ad un contributo di internato nella misura stabilita, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione della università.
Le spese relative al funzionamento delle predette scuole saranno a carico del bilancio ordinario della Università di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI GONNELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 Dicembre 1949

Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 139. - FRASCA