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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2024)
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Testo in vigore dal:  30-12-2022
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Art. 553


( Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione
((predibattimentale))
)
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice
((, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al))
decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
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AGGIORNAMENTO (33)

La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992 n. 17) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso".