stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2024)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-8-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 325

Ricorso per cassazione
1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322- bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1, comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Si applicano le disposizioni
((dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5))
.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.