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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2017, n. 21

Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali ((...)). (17G00036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2018)
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Testo in vigore dal:  28-6-2018
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Art. 2

Intese regionali
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno, avviano l'iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7, e contestualmente comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'avvio dell'iter attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la massima pubblicità delle predette informazioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
4. La richiesta di spazi finanziari di cui al comma 3 deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalità definite al comma 1, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute entro il termine previsto dal comma 5, approvano con delibera di Giunta, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili, secondo il seguente ordine di priorità:
a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'anno dell'intesa stessa;
c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
d) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.
7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a) del comma 6, la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b), c) e d) del citato comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire ulteriori criteri, ferme restando le priorità individuate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 6, nonché ulteriori modalità applicative, ferme restando le scadenze previste dal presente decreto e il rispetto del saldo nel territorio regionale.
8. Al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per uno o più esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.
9. Entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi per ciascun anno.
11. Gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può superare il 50 per cento.
12. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può essere inferiore al 50 per cento.
13. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi, tenendo conto delle richieste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al comma 12, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
14. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui al comma 6 trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
15. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 marzo e il 30 aprile e il termine di cui ai commi 6 e 9 è il 31 maggio. Nell'anno 2018, i termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 febbraio e il 31 marzo e il termine di cui ai commi 6 e 9 è il 30 aprile.
16.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 23 APRILE 2018, N. 67))