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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 aprile 1999, n. 224

Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-7-1999
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Testo in vigore dal:  28-7-1999

Art. 5

A c c e s s o
1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
2. Le università disciplinano le prove di ammissione assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti.
3. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal rettore dell'università, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il rettore ne invia tempestivamente comunicazione al MURST per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il bando di concorso comunque indica:
a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca;
b) il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 7;
c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'articolo 7;
d) modalità di svolgimento delle prove di ammissione.
4. Il rettore, sentito il collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4.
5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.