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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 marzo 1998, n. 155

Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/6/1998
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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  6-6-1998

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n 1378, che disciplina gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, concernente l'ordinamento della professione di assistente sociale ed in particolare l'art. 2 che prevede l'abilitazione professionale conseguita mediante l'esame di Stato;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 ottobre 1997;
Udito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 febbraio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 535 III.6 del 17 marzo 1998);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il diploma universitario in servizio sociale è titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di assistente sociale.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
- Il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concerne: "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore".
- La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, prevede: "Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".
- Il decreto ministeriale del 9 settembre 1957 reca: "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale), prevede che:
"Art. 2 (Requisiti per l'esercizio della professione).
- 1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'art. 3 della presente legge.
2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1".
- Il testo del comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:
"25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contrattitipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri".