stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 2007, n. 161

Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/2021)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-10-2007

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in specie l'articolo 104, comma 1, lettera nn), che ha mantenuto in capo allo Stato le funzioni relative alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, le quali possono essere svolte anche tramite officine autorizzate, e al controllo tecnico su queste ultime, nonché l'articolo 105, comma 3, lettera d), il quale ha attribuito alle province le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
Visto l'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi svolte dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, nonché quelle inerenti i controlli a campione effettuati dai medesimi uffici della motorizzazione civile ai sensi dell'articolo 80, comma 10;
Considerata la necessità che l'espletamento delle revisioni da parte degli uffici della motorizzazione civile avvenga senza oneri per lo Stato e, pertanto, che ogni spesa relativa resti a carico degli utenti;
Ritenuto che l'espletamento delle revisioni da parte delle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 debba consentire alle stesse un equo utile, connesso con l'esercizio della loro attività;
Visto il decreto 22 marzo 1999, n. 143, con il quale sono state fissate le tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto l'articolo 1, comma 923, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prescrive che, entro il 31 gennaio 2007 venga stabilito, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del richiamato articolo 80, comma 12, del decreto legislativo n. 285 del 1992, un incremento delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in misura eguale per le operazioni eseguite dagli uffici della motorizzazione civile e per quelle eseguite dalle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;
Ritenuta la necessità che le predette tariffe siano adeguate alle mutate esigenze del mercato, tenuto conto degli intervenuti incrementi del costo del servizio erogato dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 maggio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 9260 del 5 giugno 2007);
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (nota n. DAGL/19.3.4/20 4686 2007 del 12 giugno 2007);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Revisioni svolte presso gli uffici
della motorizzazione civile
1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dai funzionari degli Uffici della motorizzazione civile ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è fissata in Euro 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001 intestato al Dipartimento trasporti terrestri - Roma.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. l092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 104, comma 1, lettera nn) e dell'art. 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, così recita:
«Art. 104 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
(omissis);
nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'art. 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;».
«Art. 105 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - (Omissis).
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
(omissis);
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autorizzazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;».
- Il testo dell'art. 80, commi 8, 10 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, così recita:
«Art. 80 (Revisioni). - (Omissis).
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
(Omissis).
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
(Omissis).
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.».
- Il decreto 22 marzo 1999, n. 143, abrogato dal presente decreto, reca: «Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'art. 80, comma 12, del codice della strada».
- Il testo dell'art. 1, comma 923, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, così recita:
«923. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell'art. 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello stesso art. 80, comma 8.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 80 del decreto legislativo n. 285/1992 si vedano le note alle premesse.