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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 agosto 2013, n. 110

Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (13G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2013
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  18-10-2013

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", il quale, al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, detta disposizioni in tema di dematerializzazione dei contrassegni medesimi, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati;
Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale rinvia ad apposito regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, la definizione delle modalità per la progressiva dematerializzazione dei predetti contrassegni, delle caratteristiche e dei requisiti dei sistemi elettronici o telematici sostitutivi dei contrassegni medesimi nonché la fissazione della loro entrata in vigore;
Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione alla richiamata disposizione legislativa contenuta nell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché, limitatamente alle sole informazioni contenute nella banca dati di cui al presente regolamento, dare attuazione al citato articolo 21, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012;
Sentito l'IVASS che, istituito ai sensi dell'articolo 13, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è subentrato all'ISVAP dall'1 gennaio 2013 ed ha espresso il proprio parere con nota n. 09-13.004012 del 12 aprile 2013;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "dematerializzazione dei contrassegni": la sostituzione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, con sistemi elettronici o telematici che garantiscano, attraverso la connessione con la banca dati di cui alla lettera c), anche mediante l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l'esistenza e la validità della copertura assicurativa obbligatoria;
b) "processo di dematerializzazione": l'insieme dei processi organizzativi e tecnici tesi alla progressiva dematerializzazione dei contrassegni;
c) "banca dati": quella costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alimentata dalle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dalle informazioni e dai dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione, direttamente o attraverso sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza, relativi alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative r.c. auto dei veicoli a motore;
d) "sistemi elettronici o telematici": il complesso delle procedure e tecnologie utilizzate per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni;
e) "impresa di assicurazione": quella con sede legale nel territorio della Repubblica autorizzata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c. auto; quella con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitata ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 209 del 2005 nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'assicurazione nel ramo r.c. auto, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nonché quella con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 209 del 2005 nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Per il testo dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O., si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'articolo 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O, si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O., si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O., si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 45, comma 6, 225 e 226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992:
"Art. 45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni.
1. - 5. (Omissis).
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario.
Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione."
"Art. 225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni."
"Art. 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.
2.Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n ).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
8.Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (1301), dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.".
Si riporta il testo degli articoli 13, 23, 24 e 28 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005:
"Art. 13. Autorizzazione.
1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati."
"Art. 23. Attività in regime di stabilimento.
1.L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'ISVAP indica all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attività.
4. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorità di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5.L'impresa, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa l'ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l'autorità competente dello Stato membro interessato."
"Art. 24. Attività in regime di prestazione di servizi.
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa può iniziare l'attività dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa."
"Art. 28. Attività in regime di stabilimento
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma di attività, nonché il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia e con il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari almeno alla metà dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.".