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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 dicembre 2012, n. 260

Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo. (13G00045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/2013
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Testo in vigore dal:  6-3-2013

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del consumo;
Visto in particolare l'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo, recante i requisiti cui è subordinata l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, con cui sono state adottate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le prescrizioni e le procedure ancora applicate per l'iscrizione nel predetto elenco;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, recante regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto in particolare l'articolo 3 e gli allegati C e D del citato decreto ministeriale n. 156 del 2011 che stabiliscono, fra l'altro, per la designazione dei componenti del consiglio delle camere di commercio, le procedure per la determinazione della consistenza delle associazioni dei consumatori e i dati da fornire a tal fine, collegandoli anche al predetto elenco nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 25351 del 13 dicembre 2012 e il successivo nulla osta della Presidenza medesima comunicato con nota n. 6723 del 17 dicembre 2012;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni


a) "Codice del consumo": il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
b) "elenco": l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative al livello nazionale di cui all'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo;
c) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
d) "Direzione generale": la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
e) "associazione" o "associazioni": l'associazione o le associazioni dei consumatori e degli utenti;
f) "quote": le quote di iscrizione versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari ai sensi dell'articolo 137, comma 2, lettera b) del Codice del consumo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo:
«2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.».
- Il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20 (Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), abrogato dal presente regolamento, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1999, n. 29.
- L'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è stato abrogato dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 (Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2011, n. 222.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23:
« Art. 12 (Costituzione del consiglio). - 1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche; anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.
3. È fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.
5. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.
6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalità indicate al decreto di cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalità di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 4.
7. Il consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.
8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare:
a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;
b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 156 del 2011, rinviando per gli allegati C e D al testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2011, n. 222:
«Art. 3 (Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori). - 1. Entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato C che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative e ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione di competenza.
2. Le associazioni di cui al comma 1 presentano, a norma dell'articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco degli associati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D, che forma parte integrante del presente regolamento.
3. L'elenco di cui al comma 2 è presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale rappresentante. Il predetto elenco è presentato su apposito supporto digitale in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata. I dati sensibili contenuti nell'elenco sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7.
4. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda tutti gli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso.
5. La consistenza numerica delle associazioni dei consumatori si riferisce esclusivamente agli iscritti nella circoscrizione della camera di commercio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo, si vedano le note alle premesse.