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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 settembre 2010, n. 174

Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, in applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 808. (10G0195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2010
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  10-11-2010

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo ed all'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;
Visto l'articolo 2 del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 24, in base al quale al Ministero dello sviluppo economico è attribuita la competenza, precedentemente attribuita al Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra dal regio decreto 12 gennaio 1942, n. 464, di coordinare, controllare e, tutelare l'industria strategica di interesse per la sicurezza nazionale;
Visto l'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il «sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, concernente «criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante tra l'altro, disposizioni in, materia di organizzazione e di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, relativo al regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nel quadro delle azioni volte a perseguire la maggiore efficacia del sostegno all'innovazione industriale, prevede la definizione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di appositi regimi di aiuto;
Vista la deliberazione n. 28/06 del CIPE del 22 marzo 2006, recante aggiornamento delle direttive per gli interventi nel settore aerospaziale;
Considerata l'esigenza di favorire il rilancio della competitività dell'industria italiana e promuovere la innovazione industriale nelle aree delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale, con l'obiettivo del migliore inserimento dell'industria nel processo di internazionalizzazione in posizioni non subalterne ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa anche con l'obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l'Italia è, anche potenzialmente, in grado di esprimere;
Ritenuto che è necessario definire, nel quadro dell'applicazione della legge n. 808 del 1985, una specifica disciplina degli interventi a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo nell'area, di esclusiva competenza nazionale, della sicurezza nazionale, assicurando in particolare:
a) il rafforzamento della selettività del processo di individuazione dei progetti eleggibili operando una definizione dei criteri di selezione;
b) l'articolazione degli interventi tenendo conto della vitale esigenza di sviluppare e consolidare il patrimonio tecnologico e produttivo indispensabile per garantire la sicurezza e la sovranità nazionale;
c) la modulazione diversificata dei livelli di incentivazione dei progetti aeronautici considerando gli elementi, rappresentativi dello sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni;
Udito il parere n. 3298/08 del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 2 dicembre 2009;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Obiettivi e finalità
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. Il presente regolamento determina le forme, i criteri e le modalità procedurali degli interventi del Ministero dello sviluppo economico volti a promuovere, per le finalità della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale funzionali alla sicurezza nazionale.
3. Gli interventi di cui al presente regolamento, integrando in via sussidiaria l'investimento delle imprese che operano in Italia con attività principale nel settore aerospaziale, sono finalizzati a consentire la tempestiva realizzazione - anche nell'ambito di programmi internazionali, o europei - di progetti di ricerca e sviluppo funzionali alla sicurezza nazionale in aree nelle quali l'industria italiana appare in grado di esprimere effettive eccellenze.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell' 8 gennaio 1986.
Note alle premesse:
- Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda la nota al titolo.
- Il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, concernente «Abolizione del Ministero della produzione bellica e ripartizione delle attribuzioni già adesso spettanti ad altri Ministeri» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 gennaio 1944.
- Il regio decreto-legge 12 gennaio 1942, n. 464, concernente «Attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 1942.
- Il testo dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007) è il seguente:
«Art. 42 (Classifiche di segretezza). - 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).
2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008 recante «Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - supplemento ordinario n. 112.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008 - supplemento ordinario n. 277.
- Il testo del comma 845 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento ordinario n. 244) è il seguente:
«845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.».
- La Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 28 del 22 marzo 2006, recante «Direttive per gli interventi nel settore aerospaziale - Aggiornamento», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006.
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario n.86) è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda la nota al titolo.