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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 marzo 2008, n. 87

Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/5/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-5-2008

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al fine di perseguire maggiore efficacia al sostegno dell'innovazione industriale, prevede l'istituzione del Fondo per la competitività e lo sviluppo;
Visto l'articolo 1, comma 842, della citata legge n. 296 del 2006, che prevede che, nel rispetto degli obiettivi della strategia di Lisbona, siano finanziati progetti di innovazione industriale adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
Visto l'articolo 1, comma 845, della già citata legge n. 296 del 2006 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;
Considerato che i predetti regimi di aiuto devono essere utilizzati prioritariamente per l'attuazione dei citati progetti e degli altri interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico volti ad innalzare il livello tecnologico del sistema industriale italiano;
Ritenuto, pertanto, necessario istituire uno specifico regime di aiuto secondo i criteri fissati dalla Comunicazione della Commissione europea recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» 2006/C323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006;
Ritenuto altresì necessario che detto regime di aiuto sia caratterizzato da una adeguata flessibilità, tale da rispondere alle specifiche esigenze derivanti dall'attuazione dei predetti progetti ed interventi;
Vista la decisione della Commissione europea C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale è stato autorizzato il predetto regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, di sviluppo ed innovazione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Udito il parere n. 358/2008 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2008;
Ritenuto di non poter aderire alle osservazioni del Consiglio di Stato per quanto riguarda il numero di anni relativi alla definizione di «nuova impresa innovatrice» contenuta all'articolo 2, comma 4, lettera l), in quanto l'indicazione riportata nel testo in lingua italiana della citata disciplina comunitaria 2006/C323/01 è errata ed è pertanto necessario disporre in conformità al testo ufficiale in lingua inglese, che indica 6 anni, pubblicato nell'Official Journal of the European Union C323/16 del 30 dicembre 2006, nonché alla richiamata autorizzazione della Commissione europea C (2007) 6461, che riporta il medesimo dato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 14 marzo 2008;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti beneficiari
1. Possono essere destinatari delle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto:
a) le imprese piccole, medie e grandi operanti in tutti i settori di attività, con esclusione dei settori agricolo e dei trasporti, sono inoltre escluse le imprese in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 1° ottobre 2004;
b) gli organismi e i centri di ricerca pubblici e privati;
c) le persone giuridiche che assumono la gestione di poli di innovazione, così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006.
2. Ai fini del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione, secondo i criteri stabiliti dall'allegato I al Regolamento (CE) 70/01, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L10 del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, è il seguente:
«845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.».
Note alle premesse:
- Il testo dei commi 842 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono i seguenti:
«841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'art. 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota al titolo.
- Il testo della comunicazione della Commissione europea recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004.
- Il testo della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006.
- Il testo dell'Allegato I al Regolamento (CE) 12 gennaio 2001, n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 10 del 13 gennaio 2001.