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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 9 luglio 1987, n. 328

Criteri di massima in ordine all'idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1988)
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  18-3-1988
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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
Visti, in particolare, il comma 2 dell'art. 6 e il comma 4 dell'art. 10, concernenti la fissazione dei criteri in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici;

Viste

le indicazioni fornite, a tal riguardo, dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con nota del 28 gennaio 1987; Decreta:

Art. 1

1. Le officine di produzione dei prodotti cosmetici devono soddisfare i criteri di massima sull'idoneità dei locali e delle attrezzature descritti nell'allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
2. Le officine di produzione dei cosmetici devono essere adeguate ai criteri di cui al precedente comma 1 entro il 31 dicembre 1987.
((1))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 luglio 1987

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 luglio 1987 Il Ministro della sanità DONAT CATTIN Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale GORRIERI

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.M. 30 dicembre 1988, n. 580, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del presente decreto, è prorogato al 31 dicembre 1988, limitatamente alle prescrizioni contenute nel capitolo 1 ("locali") dei "criteri di massima in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici" descritti nell'allegato allo stesso decreto, e fatto salvo, comunque, il disposto del punto 1.5, lettera d), di tale capitolo.