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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 31 ottobre 2000, n. 436

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).

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Testo in vigore dal:  20-2-2001

Art. 6

Riconoscimento dei crediti
1. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
2. Il riconoscimento dei crediti opera:
a) al momento dell'accesso ai percorsi dell'IFTS con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3;
b) all'interno dei percorsi dell'IFTS, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi dell'IFTS;
c) all'esterno dei percorsi dell'IFTS, al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.
3. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi dell'IFTS come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; secondo i criteri generali definiti nelle linee guida di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999.
4. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo da parte delle accademie, gli Istituti e i conservatori previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute nell'articolo 2, comma 8, lettera f), della legge medesima secondo i criteri generali di cui al precedente comma 3.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509:
"Art. 5 (Crediti formativi universitari). - 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono venticinque ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'art. 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso".
- Per il testo dell'art. 69, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
- Per il titolo della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, lettera f) della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508:
"8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) - e) (Omissis);
f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studenti effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;".