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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 31 ottobre 2000, n. 436

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).

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Testo in vigore dal:  20-2-2001

Art. 5

Standard minimi delle competenze per l'accesso
e la valutazione dell'esito
1. Gli standard delle competenze indicano i requisiti minimi per l'accesso al percorso formativo dell'IFTS e il risultato minimo conseguibile in esito ad esso, specificato in termini di competenze verificabili e certificabili, che a sé stanti possono essere riconosciute come crediti formativi.
2. Gli standard minimi delle competenze di cui al comma 1, riferiti ai percorsi strutturati secondo quando indicato all'articolo 4, costituiscono i termini di confronto e la condizione per rilasciare la certificazione valida sul territorio nazionale.
3. La definizione degli standard minimi delle competenze, incluse le modalità di verifica, e la certificazione sono oggetto di concertazione istituzionale e di confronto con le parti sociali nell'ambito del Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999. Essi sono adottati mediante gli accordi previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Lo standard di cui al comma 1 contiene:
a) l'individuazione della figura professionale di riferimento e delle relative competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
b) i requisiti richiesti per l'accesso;
c) i criteri per l'eventuale equipollenza dei percorsi e dei titoli anche con riferimento al riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6, da parte delle università.
5. Al fine di assicurare flessibilità al sistema per il suo costante aggiornamento in relazione ai cambiamenti del mercato del lavoro, possono essere realizzati progetti pilota per la determinazione degli standard di cui al comma 1, i cui criteri generali, anche con riferimento alla certificazione dei percorsi ed alla sua spendibilità in ambito nazionale, sono definiti sulla base degli accordi di cui al comma 3.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 69, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):
"2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) - b) (Omissis);
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;".