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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 31 ottobre 2000, n. 436

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).

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Testo in vigore dal:  20-2-2001

Art. 4

Standard di percorso
1. I percorsi dell'IFTS si riferiscono a figure professionali per le quali occorra una formazione a livello post-secondario con le caratteristiche di cui all'articolo 2, individuate secondo le procedure definite all'articolo 5, comma 3, in relazione ai risultati delle ricerche sui fabbisogni formativi condotte anche da organismi costituiti dalle parti sociali.
2. I percorsi dell'IFTS relativi alle figure di cui al comma 1, rispondono ai seguenti standard:
a) hanno la durata minima di due semestri e massima di quattro semestri, per un totale rispettivamente di almeno 1.200 ore e non più di 2.400 ore. Per i lavoratori occupati tale monte ore può essere congruamente distribuito in tempi più lunghi, secondo i criteri generali stabiliti negli accordi di cui all'articolo 5, comma 3. Ciascun semestre si articola in ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. I percorsi destinati agli adulti occupati tengono conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e delle modalità di svolgimento. Gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo dei corsi, rispondono a standard di qualità, possono essere svolti anche all'estero ed essere collocati all'interno dei corrispondenti sistemi di certificazione europei;
b) sono progettati e gestiti almeno da quattro soggetti formativi: la scuola, la formazione professionale, l'università, l'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile;
c) i curricoli fanno riferimento a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
d) sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;
e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;
f) possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico;
g) prevedono l'attivazione di misure di accompagnamento agli utenti dei percorsi, a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;
h) determinano i crediti formativi riconoscibili a norma dell'articolo 6;
i) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti di tutti i soggetti formativi di cui alla lettera b);
j) le competenze di cui alla lettera c), che si acquisiscono a conclusione dei percorsi, nonché i requisiti per l'accesso ai medesimi rispondono agli standard minimi di cui all'articolo 5;
k) sono riferiti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica nonché al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE.