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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 maggio 1998, n. 298

Regolamento recante disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-9-1998
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Testo in vigore dal:  4-9-1998

IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento CEE N. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modifiche, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;
Visto il regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1026/91 del 22 aprile 1991;
Visto il regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;
Visto il regolamento CEE n. 1892/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, relativo alla constatazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine;
Visto il regolamento CEE n. 2930/81 della Commissione del 12 ottobre 1981, che stabilisce le disposizioni complementari per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2237/91;
Visto il regolamento CEE n. 563/82 della Commissione del 10 marzo 1982, che reca modalità di applicazione del regolamento CEE n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2090/93;
Visto il regolamento CEE n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le modalità d'attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 295/96 della Commissione del 16 febbraio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento CEE n. 1892/87 del Consiglio riguardo alla rilevazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti, sulle base della tabella di classificazione delle carcasse;
Visto il decreto ministeriale n. 482 del 6 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996 con il quale sono stati attribuiti alle regioni i compiti di controllo presso gli stabilimenti di macellazione che sono tenuti a classificare e rilevare i prezzi di mercato dei bovini abbattuti;
Vista la legge n. 213 dell'8 luglio 1997, relativa alla classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti;
Considerata la necessità di emanare le norme nazionali di applicazione dei regolamenti comunitari, nonché le modalità esplicative della legge n. 213/1997 succitata;
Ritenuta l'opportunità di rivedere le competenze del Comitato nazionale bovini, istituito con decreto ministeriale del 2 agosto 1984, organo tecnico per l'applicazione, in maniera organica ed omogenea su tutto il territorio nazionale, della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;
Considerato che occorre prevedere le norme minime per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine e che, pertanto, gli stabilimenti di macellazione muniti di bollo CE nonché le persone fisiche o giuridiche interessate devono effettuare tale operazione ai sensi del regolamento CE n. 295/96;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/1462 del 2 dicembre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e della legge dell'8 luglio 1997, n. 213, tutti gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del 18 aprile 1994, n. 286 e successive modificazioni, denominati in seguito "stabilimenti", classificano e identificano le carcasse o mezzene di bovini adulti conformemente alla tabella comunitaria istituita con regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 e successive modificazioni.
2. Sono esentati dall'obbligo della classificazione:
a) gli stabilimenti che provvedono a disossare tutti i bovini macellati;
b) i commercianti al minuto che acquistano animali vivi e li fanno macellare per proprio conto.
3. Possono ottenere deroghe dall'obbligo della classificazione gli stabilimenti che, in media annuale, non macellano più di 75 bovini adulti per settimana, previa apposita richiesta.
4. Deroghe temporanee possono essere accordate agli stabilimenti che si limitano a macellare, in media annuale, come previsto all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, un numero di bovini adulti pari a 150 capi per settimana, previa apposita richiesta.
5. Le richieste di deroga di cui ai commi 3 e 4 vanno indirizzate al Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio carni, che valuta l'opportunità della concessione del nulla osta alle richieste pervenute.
6. Il Ministero cura, previo esame delle motivazioni che hanno dato luogo alle richieste di deroga di cui al comma 4, la comunicazione all'esecutivo comunitario, per i provvedimenti di competenza in ordine all'accettazione delle deroghe stesse.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- I regolamenti comunitari citati nelle premesse del provvedimento sono immediatamente applicabili e attengono alle norme sulla classificazione e rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine.
- Il D.M. n. 482 del 6 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996, attribuisce alle regioni funzioni di controllo sulla classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine.
- La legge 8 luglio 1997, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1997, n. 162, impone sanzioni per coloro che contravvengano all'obbligo della classificazione delle carcasse bovine e alla relativa rilevazione dei prezzi o che operino in difformità della normativa comunitaria e nazionale. La succitata legge prevede, all'art. 2, l'emanazione di un regolamento di attuazione, oggetto della prsente pubblicazione.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".