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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2001, n. 454

Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2005)
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Testo in vigore dal:  31-12-2001
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina dell'impiego degli oli minerali in usi agevolati; Visto il punto 5 della tabella A allegata al predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e che stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali vengano fissati i criteri per la concessione dell'agevolazione; Visti gli articoli 2, commi 126, 127 e 177, e 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; Visto l'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 10 febbraio 1978; Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 559; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Visto il regolamento di attuazione del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; Visto l'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Visto l'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92; Visto il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 2001, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001; Visto il parere reso nella Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 dicembre 2001; Considerato che, relativamente all'osservazione del Consiglio di Stato relativa alla necessita' di meglio dettagliare la facolta' di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, la questione risulta gia' implicitamente risolta con l'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, richiamato dall'articolo 8 del provvedimento; Considerato, inoltre, che l'identificazione delle macchine agricole, oggetto di ulteriore osservazione da parte del Consiglio di Stato, e' assicurata da quanto disposto all'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e) del provvedimento; Vista la nota n. 3/15290/UCL del 6 dicembre 2001, con la quale e' stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione 1. Le aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", come successivamente modificato, e quella prevista dall'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano, previa denaturazione secondo le modalita' di cui all'articolo 4, alla benzina ed agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attivita' indicate nel medesimo punto 5 della citata tabella A, con l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli descritte al comma 3. 2. Ai fini del presente regolamento, si considerano macchine adibite a lavori agricoli le macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attivita' agricole e forestali, le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonche' gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attivita' di produzione. 3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole per i quali si applica la disciplina prevista al punto 11 della tabella A del testo unico, come successivamente modificato. Non si comprendono tra le macchine agricole i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine operatrici, contemplati dagli articoli 52, 53, 54 e 58 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le macchine operatrici di cui sopra sono oggetto della disciplina del presente regolamento quando sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.