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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 2001, n. 486

Regolamento recante disposizioni applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola.

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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  6-3-2002

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la decisione 2001/658/CE della Commissione del 10 agosto 2001, notificata con n. C(2001) 2492, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2003/2004;
Vista la precedente decisione 227/2000/CE della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. 599/2000/CE, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia per la campagna 2000/2001;
Visto il regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, recante disposizioni applicative del regime di aiuto alla produzione di olive da tavola, in attuazione della richiamata decisione 227/2000/CE;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'attuazione delle decisioni della Comunità europea in materia di politica agricola comune;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, relativi all'istituzione dell'AGEA ed alla soppressione dell'AIMA;
Rilevato che le disposizioni delle sopra citate decisioni comunitarie risultano formalmente e sostanzialmente identiche, salvo consequenziali adattamenti minimi;
Ritenuto di potere confermare anche per le campagne da 2001/2002 a 2003/2004 le disposizioni recate dal richiamato regolamento ministeriale n. 217/2000, intendendosi i richiami alla decisione 227/2000/CE sostituiti con la decisione 2001/658/CE;
Rilevata l'urgenza di assicurare l'applicazione della decisione comunitaria 2001/658/CE sin dall'inizio della campagna di commercializzazione 2001/2002;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 settembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001 e rilevata la intervenuta scadenza del termine del 30 settembre 2001 previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della citata decisione 2001/658/CE;
Vista la nota n. H-2577 del 22 novembre 2001, con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, sono estese alla concessione dell'aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2003/2004, in attuazione della decisione 2001/658/CE della Commissione del 10 agosto 2001.
2. Le imprese di trasformazione riconosciute ai sensi della decisione 227/2000/CE per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e che intendono continuare ad operare nell'ambito del regime di aiuto di cui al comma 1, comunicano, secondo le stesse modalità previste dal regolamento ministeriale n. 217/2000, tale intendimento alla competente regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, precisando eventuali variazioni intervenute rispetto alle condizioni ed ai requisiti previsti dalla decisione 2001/658/CE. Tali variazioni riguardano in particolare la capacità di trasformazione ed il relativo peso medio delle olive da tavola trasformate, nonché lo stato dettagliato delle scorte come previsto dall'articolo 4 della decisione 2001/658/CE.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La decisione della Commissione n. 2001/658/CE del 7 agosto 2001 reca disposizioni sulla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 231/16 del 29 agosto 2001.
- La decisione della Commissione n. 2000/227/CE, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 71/28 del 18 marzo 2000.
- Il regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, recante disposizioni applicative del regime di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000.
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'attuazione delle decisioni della Comunità europea in materia di politica agricola comune:
"3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune, agricola e forestale, al fine di assicurare l'applicazione nel territorio nazionale".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 217:
"Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto detta disposizioni di coordinamento delle attività di applicazione della decisione (CE) n. 227/2000 della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. C(2000)599, di seguito denominata "decisione , relativa alla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola per la campagna di commercializzazione 2000/2001 ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì previste norme in materia di riconoscimento dei frantoi oleari nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui al richiamato art. 5 dello stesso regolamento (CEE) n. 136/66".
"Art. 2 (Riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola). - 1. Le domande di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola di cui all'art. 4 della "decisione comunitaria devono essere presentate alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasformazione. I relativi provvedimenti di riconoscimento adottati dalle regioni e province autonome sono comunicati, entro i successivi dieci giorni al competente organismo pagatore, al Ministero delle politiche agricole e forestali ed all'Agecontrol S.p.a.
2. Il numero alfanumerico attribuito alle imprese di trasformazione riconosciute di cui al comma 1 comprende anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasformazione delle olive da tavola.
3. La contabilità di magazzino di cui all'art. 4 della "decisione comunitaria deve essere tenuta mediante uno specifico registro conforme al modello che sarà predisposto a cura dell'A.I.M.A. entro dieci giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, composto da fogli numerati e preventivamente vidimati dal competente ufficio regionale o provinciale. L'A.I.M.A. predisporrà altresì i moduli della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto di cui all'art. 3.
4. Le imprese di trasformazione riconosciute comunicano al competente organismo pagatore, riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ed all'Agecontrol i dati e le informazioni di cui all'art. 6, comma 2, della suddetta decisione comunitaria entro i termini ivi previsti".
"Art. 3 (Denuncia di coltivazione e domanda di aiuto). - 1. La denuncia di coltivazione e la domanda di aiuto, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 7 della "decisione comunitaria, sono presentate all'organismo pagatore direttamente o per il tramite delle organizzazioni di olivicoltori riconosciute nell'ambito del regime dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva".
"Art. 4 (Erogazione dell'aiuto). - 1. L'organismo pagatore provvede, anche in forma anticipata, alla erogazione dell'aiuto, determinato secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 10 della "decisione comunitaria e tenuto conto delle risultanze dei controlli svolti dalla competente regione o provincia autonoma.
2. I coefficienti di trasformazione di cui ai richiamati articoli 9 e 10 sono determinati dall'organismo pagatore".
"Art. 5 (Comunicazioni). - 1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea di cui all'art. 11 della "decisione comunitaria, il competente organismo pagatore comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali:
a) entro il 10 luglio 2001, i quantitativi di olio equivalenti alla produzione stimata delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione provvisori di cui all'art. 4;
b) entro il 1 giugno 2002, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione definitivi di cui all'art. 10 della "decisione comunitaria".
- Per la decisione della Commissione n. 2001/658/CE del 10 agosto 2001 vedasi nelle note alle premesse.
- Per regolamento ministeriale 21 giugno 2000, vedasi nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 4 della decisione n. 2001/658/CE è il seguente:
"Art. 4. - 1. È attribuito un numero di riconoscimeno alle imprese che:
- presentano una domanda di riconoscimento entro il 30 settembre che precede la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva di cui trattasi, accompagnata dalle informazioni di cui al paragrafo 2 e dagli impegni di cui al paragrafo 3;
- commercializzano olive da tavola trasformate aventi eventualmente subito altre lavorazioni;
- dispongono di impianti che permettono la trasformazione di almeno 50 t di olive all'anno.
2. La domanda di riconoscimento comprende tra l'altro:
- una descrizione degli impianti tecnici di trasformazione e di immagazzinamento, che ne indichi le capacità rispettive;
- una descrizione delle forme di preparazione delle olive da tavola commercializzate, che indichi per ciascuna forma il peso medio delle olive da tavola trasformate per chilogrammo di prodotto preparato;
- lo stato dettagliato delle scorte di olive da tavola nelle diverse fasi di preparazione e per forma di preparazione, alla data del 1 settembre che precede la prima campagna di commercializzazione dell'olio di oliva di cui trattasi.
3. Ai fini del riconoscimento l'impresa si impegna a:
- prendere in consegna, trattare e immagazzinare separatamente da una parte le olive da tavola destinate a beneficiare dell'aiuto e dall'altra quelle provenienti da Paesi terzi e quelle che non beneficeranno dell'aiuto;
- tenere una contabilità di magazzino per l'attività relativa alle olive da tavola, legata alla contabilità finanziaria, che indichi per ciascun giorno:
a) quantitativi di olive entrati, partita per partita, precisando il produttore di ciascuna partita;
b) i quantitativi di olive messe in trasformazione e i quantitativi di olive da tavola, trasformate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3;
c) i quantitativi di olive da tavola la cui elaborazione è terminata;
d) i quantitativi di olive da tavola usciti dall'impresa per forma di preparazione, precisando i destinatari;
- fornire al produttore di cui all'art. 2, paragrafo 1 e all'organismo competente i documenti e le informazioni di cui all'art. 6 alle condizioni ivi indicate;
- sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito del regime contemplato dalla presente decisione.
4. Il riconoscimento è rifiutato o ritirato immediatamente qualora l'impresa:
- non soddisfi o non soddisfi più le condizioni stabilite per il riconoscimento, oppure
- sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità in relazione al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE, oppure
- sia stata oggetto di sanzioni per un'infrazione a detto regolamento negli ultimi 24 mesi".