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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 marzo 1998, n. 159

Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1998
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  11-6-1998

IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2078/92 del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 del Consiglio del 30 novembre 1995;
Visto il regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione del 24 aprile 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) 2078/92, in particolare gli articoli 19 e 20 in materia di controlli e regime delle decadenze;
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, relativo all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1648/95 della Commissione del 6 luglio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;
Vista la legge 12 dicembre 1990, n. 428, in particolare l'articolo 4, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modicazioni, recante misure urgenti in materia di controlli di aiuti comunitari; sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio", e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, che disciplinano l'attività normativa ministeriale e interministeriale;
Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione dell'8 gennaio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per l'esame degli schemi di atti normativi, nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota 2076 del 31 marzo 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Verifiche istruttorie
1. L'istruttoria delle domande di adesione al regime, svolta a cura degli organi regionali competenti, accerta la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dallo specifico programma zonale di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92.
2. Le verifiche istruttorie vengono svolte attraverso l'esame delle domande e dei documenti integrativi ad esse allegati. In caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia e dal programma regionale di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92, l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241, richiede all'interessato le integrazioni o le correzioni necessarie.
3. A seguito delle verifiche istruttorie effettuate sulla totalità delle domande, anche a mezzo di verifiche incrociate e con le modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 746/96, vengono eseguiti controlli sul posto aventi ad oggetto un campione delle aziende agricole, secondo un piano di campionatura elaborato dalla competente amministrazione, che interessi almeno il 5% delle aziende richiedenti. I funzionari incaricati redigono apposito processo verbale delle attività compiute nel corso del sopralluogo e degli elementi accertati della situazione di fatto.
4. I sopralluoghi vengono effettuati con le modalità precisate all'articolo 3.
5. Nel corso dell'istruttoria l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo supporta il competente ufficio regionale attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 746/96, allo scopo di effettuare verifiche incrociate tendenti a evitare che un'azienda benefici, per il medesimo anno di applicazione, di più aiuti incompatibili tra loro o riceva più aiuti per lo stesso intervento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) è il seguente:
"3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- La legge 8 agosto 1990, n. 241, reca: "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Il testo del regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione, del 24 aprile 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, è pubblicato nella G.U.C.E. L 102 del 25 aprile 1996.