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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 luglio 2000, n. 357

Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68".

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Testo in vigore dal:  19-12-2000

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
Visto l'articolo 5, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici la possibilità di essere parzialmente esonerati
dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta;
Visto il medesimo articolo 5, comma 4, della citata legge n. 68 del
1999, che rimette al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e dei criteri e modalità per la loro concessione;
Sentita la conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1999, n. 281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
Ritenuto di non conformarsi al predetto parere relativamente alle
osservazioni riferite all'articolo 1, laddove si è preferito mantenere il riferimento alle iniziative di collocamento mirato, al fine di inquadrare l'istituto dell'esonero parziale nel più ampio sistema delle misure di inserimento dirette alla valorizzazione delle capacità lavorative della persona disabile, classificandosi il predetto istituto come meramente residuale rispetto al ventaglio di possibilità di avviamento offerto dalla legge;
Acquisito, altresì, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 081194/16/99/16 in data 6 giugno 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento disciplina nell'ambito delle iniziative in materia di collocamento mirato dei lavoratori disabili, i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta dalla citata legge, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'argomento della legge 12 marzo 1999, n. 68, è riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
"Art. 5 (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di L. 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentita la conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14, delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI, cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 4, dell'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di veda nelle note alle premesse.