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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 agosto 2001, n. 388

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-10-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/2001)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  27-10-2001

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge quadro sul volontariato";
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
Visto, in particolare, l'articolo 59, comma 44, della citata legge n. 449 del 1997, con il quale è stato istituito il Fondo nazionale per le politiche sociali;
Visto l'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione di una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'erogazione di contributi, a sostegno dell'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della predetta legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni o organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, nonché per l'acquisto da parte delle sole organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e della sanità;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. DIP/GB/0117/01 del 10 luglio 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

O g g e t t o


l. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore di associazioni di volontariato e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto da parte delle medesime di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.
3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della citata legge 21 novembre 2000, n. 342, la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano, viene attribuita direttamente alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge-quadro sul volontariato" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. Il testo dell'art. 59, comma 44, è il seguente:
"44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000".
- La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, S.O. Il testo dell'art. 96 è il seguente:
"Art. 96 (Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio e di protezione civile). - 1. Al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è concesso altresì alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo è integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
- La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Il testo dell'art. 17, comma 3, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 96 della citata legge n. 342 del 2000 si veda in note alle premesse.