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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 gennaio 2002, n. 38

Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/2018)
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Testo in vigore dal:  19-6-2018
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'articolo 17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla richiamata legge n. 697 del 1986, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;
Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree nelle scienze della mediazione linguistica;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, recante norme sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 giugno 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1.1.4/31890/4.23.41 del 27 luglio 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, nonché le modalità per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendo i criteri e le procedure conseguenti.
2. Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla
((alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea))
.
3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) per Servizio, il Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) per scuole di cui all'articolo 1 della legge, le scuole pubbliche e private aventi come finalità la gestione di corsi per mediatori linguistici per i fini di cui alla legge stessa;
f) per corsi, i corsi di diploma per mediatori linguistici istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi del presente regolamento;
g) per Commissione, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3.