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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 settembre 2017, n. 215

Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè modalità attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi. (18G00001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2018
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vigente al 23/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-1-2018

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare:
il comma 195, che riconosce alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo altresì che il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
il comma 196, che, ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, demanda a uno o più regolamenti da adottare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi per i fini di cui al comma 195, nonché delle specifiche modalità attuative;
il comma 197, ai sensi del quale le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate rispettivamente, al programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» e al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», missione «Soccorso civile», dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» il quale ha ridisciplinato la materia già disciplinata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiamato nel citato comma 195 della legge n. 190 del 2014, ed ha abrogato quel decreto legislativo n. 163 del 2006;
Visto in particolare, l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che disciplina i contratti di sponsorizzazione e i contratti ad essi assimilabili;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento della pubblica sicurezza»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica, datati 24 aprile 1982, nn. 335, 337 e 338, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, l'ordinamento del personale che espleta funzioni di polizia, l'ordinamento del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni, recante il «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001 n. 208, recante «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2001, n. 78»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2012, n. 159;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante «Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141, «Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007, recante «Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 19 gennaio 2017;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «denominazioni», i nomi anche sotto forma di logo, che identificano la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero quei reparti, gruppi, strutture ed enti che, per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico e culturale concorrendo a esprimerne il prestigio;
b) «stemma», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico, che costituisce il contrassegno della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dei singoli reparti, enti, gruppi, strutture in cui sono organizzati, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a reparti, enti, gruppi e strutture soppressi;
c) «emblema», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo scudo araldico, che costituisce il contrassegno di distinzione della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dei singoli reparti, enti, gruppi e strutture in cui sono organizzati, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a reparti, enti, gruppi e strutture soppressi;
d) «segno distintivo », il fregio o altro elemento distintivo, anche recante figure o figure e parole, che identifica l'appartenenza dell'operatore a un reparto, ente o struttura della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche storico, ovvero la sua specifica professionalità, quali, a titolo esemplificativo, gli scudetti, le mostreggiature, i distintivi, i copricapo, i caschi, gli omerali e le uniformi per foggia e colore;
e) «Soggetto istituzionale titolare dei simboli»: il Dipartimento della pubblica sicurezza o la Polizia di Stato, nonché il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) «licenziatario», il soggetto, pubblico o privato, al quale il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile consentono l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente regolamento.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 195, 196 e 197 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«195. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'art. 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano le disposizioni degli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. I commi 3-bis e 3-ter dell'art. 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono abrogati.
196. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi per i fini di cui al comma 195, nonché le specifiche modalità attuative.
197. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno e al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.«.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 19 (Contratti di sponsorizzazione). - 1.
L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.
Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'art. 80.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 (Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001, n. 258.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001, n. 128.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 (Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2003, n. 37.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2012, n. 118.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141 (Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2013, n. 295.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 dicembre 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O, è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».