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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1 agosto 2016, n. 180

Regolamento recante modifiche al decreto 18 settembre 2008, n. 163, concernente la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (16G00191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/2016
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vigente al 23/04/2024
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Testo in vigore dal:  28-9-2016

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 5, disciplinante l'assunzione, mediante concorso pubblico, dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante le modalità di svolgimento del concorso pubblico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Ravvisata la necessità di apportare alcuni correttivi a tale decreto con particolare riguardo alla prova preselettiva e alle prove di esame della procedura concorsuale;
Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 21 aprile 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 19 maggio 2016;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1



Modifiche al decreto ministeriale
18 settembre 2008, n. 163

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dal seguente:
«2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso e di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento. Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le due tipologie di cui al primo periodo.».
2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale). - 1. Le prove di esame sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.
2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:
a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50 punti;
b) colloquio: 35 punti;
c) titoli: 15 punti.
3. Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale e per il colloquio, di cui al comma 2, lettere a) e b), il candidato riceve dalla Commissione un voto compreso tra 1 e 10. All'esito di ciascuna delle suddette prove al candidato è attribuito un punteggio corrispondente al prodotto tra il decimo del voto conseguito nella singola prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo, secondo la formula di calcolo di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
4. La prova motorio-attitudinale è diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in quattro moduli finalizzati ad accertare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l'attitudine a svolgere l'attività di vigile del fuoco. La tipologia e le modalità di svolgimento dei moduli sono indicate nel bando di concorso.
5. I candidati si presentano alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
6. La prova motorio-attitudinale si intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di almeno 7/10. Al superamento della prova motorio-attitudinale per ogni singolo modulo la commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula di cui al comma 3, per un massimo di 12,5.
7. Il colloquio verte sulle seguenti materie:
a) organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (elementi);
b) discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all'attività del vigile del fuoco;
c) elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso.
8. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 7/10. Al superamento del colloquio la commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula di cui al comma 3, per un massimo di 35.
9. I candidati che hanno superato entrambe le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli.
10. I titoli valutabili sono indicati negli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. Sono, altresì, valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti a quelli di cui all'allegato C, conseguiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per la corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale si tiene conto del decreto Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1997.
11. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli.
Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue straniere previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.»;
b) al comma 6, dopo le parole: «con successivo provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «con le stesse modalità di cui al comma 1».
4. L'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dagli allegati A, B e C di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° agosto 2016

Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno

18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dal seguente: «2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a

risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto

per l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso e di

quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento. Nell'ambito della prova

preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le due tipologie di cui al primo periodo.». 2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre

2008, n. 163, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale). - 1. Le prove di esame sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli. 2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato

un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:

a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50 punti; b) colloquio: 35 punti; c) titoli: 15 punti. 3. Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale

e per il colloquio, di cui al comma 2, lettere a) e b), il candidato riceve dalla Commissione un voto compreso tra 1 e 10. All'esito di ciascuna delle suddette prove al candidato è attribuito un punteggio corrispondente al prodotto tra il decimo del voto conseguito nella singola prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la singola

prova o modulo, secondo la formula di calcolo di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 4. La prova motorio-attitudinale è diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio

delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento

all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in

quattro moduli finalizzati ad accertare la capacità pratica, di

forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di

acquaticità, nonché l'attitudine a svolgere l'attività di vigile del fuoco. La tipologia e le modalità di svolgimento dei moduli sono indicate nel bando di concorso. 5. I candidati si presentano alla prova motorio-attitudinale muniti

di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di

attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti:

azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana,

centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.

6. La prova motorio-attitudinale si intende superata, con

conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di almeno 7/10. Al superamento della prova motorio-attitudinale per ogni singolo modulo la commissione

esaminatrice di cui all'articolo 4 attribuisce un punteggio,

calcolato secondo la formula di cui al comma 3, per un massimo di

12,5. 7. Il colloquio verte sulle seguenti materie: a) organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (elementi);

b) discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo

di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all'attività del vigile del fuoco; c) elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso. 8. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 7/10. Al superamento del colloquio la commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 attribuisce un

punteggio, calcolato secondo la formula di cui al comma 3, per un massimo di 35. 9. I candidati che hanno superato entrambe le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli.

10. I titoli valutabili sono indicati negli allegati B e C, che

costituiscono parte integrante del presente regolamento. Sono,

altresì, valutabili i titoli professionali e di studio

corrispondenti a quelli di cui all'allegato C, conseguiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17

ottobre 2005, n. 226. Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale

si applicano, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo

2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'allegato D al

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per la corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale si tiene conto del decreto Ministro della pubblica istruzione 14

aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1997. 11. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei

titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito

secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova

motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli.

Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la

graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono

dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». 3. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 18

settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio è espresso dalla

commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue straniere previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.»;

b) al comma 6, dopo le parole: «con successivo provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «con le stesse modalità di cui al comma 1». 4. L'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre

2008, n. 163, è sostituito dagli allegati A, B e C di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° agosto 2016 Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1721

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è il seguente:
«Art. 5 (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Ferme restando le riserve previste dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma l, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163 (Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.

Note all'art. 1:
- L'art. 2 del citato decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 2 (Prova preselettiva). - 1. L'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso e di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento. Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le due tipologie di cui al primo periodo.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati.
5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, è stabilito nel bando di concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.
- L'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 4 (Commissione esaminatrice). - 1. La Commissione esaminatrice del concorso, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'art. 2 del presente decreto, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. La Commissione è presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia. Ove, per esigenze di servizio, non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue straniere previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.
6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della Commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della Commissione o con successivo provvedimento con le stesse modalità di cui al comma 1.».