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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 marzo 2016, n. 104

Regolamento concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto per la sicurezza. (16G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2016
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  1-7-2016

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con
I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche e integrazioni recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri";
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo "Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
Vista la decisione 2003/170/GAI del 27 febbraio 2003 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'utilizzo comune degli Ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle Autorità degli Stati membri;
Visto 1'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", che ha istituito il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di Polizia (Co.P.S.C.I.P.), con il compito di definire linee guida per rafforzare l'attività del personale delle Forze di Polizia dislocate all'estero;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", e, in particolare, l'articolo 2, commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, secondo cui, al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza in qualità di esperti per la sicurezza;
Visto l'articolo 2, comma 6-duodecies, del predetto decreto-legge, secondo cui il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione di cui ai commi da 6-decies a 6-quaterdecies del medesimo articolo 2, comprese quelle relative all'individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, sono definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché dell'economia e delle finanze;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2008, riguardante il ruolo centrale del Capo della missione diplomatica di supervisione nei confronti di tutti i soggetti dello Stato operanti all'estero nell'ambito della missione medesima e delle sue attività;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, attestata con nota prot. n. 15110/1(2) del 7 novembre 2012;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione


Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, definisce il numero degli esperti per la sicurezza, nonché le modalità di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quaterdecies del medesimo articolo 2, relative all'invio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari degli esperti per la sicurezza, comprese quelle relative all'individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi da 6-decies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie):
"6-decies. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma".
"6-undecies Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217".
"6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del presente articolo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia".
"6-terdecies. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i sei anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia di appartenenza".
"6-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6-decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 6-decies a 6-terdecies del presente articolo".