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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 novembre 2015, n. 223

Regolamento recante modifiche al decreto 24 ottobre 2007, n. 220, in materia di iscrizione agli elenchi provinciali delle associazioni e delle organizzazioni antiracket ed antiusura. (16G00014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/2016
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  12-2-2016

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 e, in particolare, l'articolo 13, comma 2;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in particolare, l'articolo 15, comma 4;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1996, n. 189, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture;
Ritenuto di dover modificare il citato decreto del Ministro dell'interno n. 220 del 2007, prevedendo ulteriori condizioni per l'iscrizione/mantenimento dell'iscrizione, con riferimento alla dimostrazione, da parte degli enti, della specifica capacità di operare nel settore di riferimento;
Ritenuta, in particolare, la necessità di modificare gli articoli 3 e 5 del decreto, concernenti, rispettivamente, le condizioni per l'iscrizione nell'elenco provinciale delle associazioni e fondazioni antiracket e antiusura ed i provvedimenti prefettizi di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dall'elenco, nonché l'allegato 1, relativo alle condizioni soggettive per il diniego, la revoca o la sospensione dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in data 24 settembre 2015;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 1° settembre 2015;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento modifica gli articoli 3 e 5, nonché l'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Ministero dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220 reca: «Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le Prefetture.».
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura):
«2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.».
- Si trascrive il testo dell'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
«4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.».
- Il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996 reca: «Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.».
- Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, si veda la nota al titolo.
- Si trascrive il testo degli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, come modificati dal presente decreto:
«Art. 3. - 1. Non possono conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, quegli enti i cui statuti non offrono sufficienti garanzie di democraticità quanto alle regole di funzionamento degli organismi deliberativi, cui sono riservate le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di partecipazione alle cariche sociali.
2. Non possono, altresì, conseguire l'iscrizione gli enti che nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, successivo alla loro costituzione, non dimostrano di aver acquisito la specifica capacità di operare nel settore dell'assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive o di usura attraverso:
a) la collaborazione continuativa con le forze dell'ordine, ferme le specifiche competenze di queste ultime, nell'individuazione dei fattori sociali di radicamento e sviluppo dei suddetti fenomeni criminali e delle strategie sul piano economico e produttivo ai fini dell'attività di prevenzione e/o contrasto al raket e all'usura;
b) la costituzione di parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito, avvenuta nell'ultimo biennio;
c) l'attività di sensibilizzazione delle vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati e la promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità.
3. Non possono conseguire l'iscrizione le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, già iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, che risultino cancellate dal medesimo elenco, a termini delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.
4. Il prefetto, entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della domanda di iscrizione, verifica che fra gli scopi sociali vi siano quelli indicati all'art. 1, comma 2; che sussistano i requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3; che i soci, gli amministratori o i promotori non si trovino in una delle situazioni indicate nell'Allegato 1.
5. Il prefetto, venti giorni prima della scadenza di cui al comma 4, può chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi integrativi all'associazione od organizzazione che ha presentato la domanda, assegnando un termine di venti giorni per il deposito della relativa documentazione.
Durante questo tempo la procedura per l'iscrizione resta sospesa. Decorsi inutilmente i venti giorni non può farsi luogo all'iscrizione, se non dietro presentazione di nuova documentata istanza.».
«Art. 5. - 1. Fuori dei casi riguardanti la revisione di cui all'art. 4, quando si accerti che sono venuti meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti previsti dagli articoli 1 e 3 per l'iscrizione, il prefetto può disporre la sospensione dell'iscrizione e la rimozione delle cause ostative o la cancellazione dall'elenco.
Restano comunque fermi i provvedimenti da adottare nell'immediatezza al verificarsi delle situazioni riguardanti taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori, di cui all'Allegato 1.
2. La sospensione dell'iscrizione o la cancellazione dall'elenco sono altresì disposte, in relazione alla gravità del fatto, quando l'associazione o l'organizzazione o taluno dei soci, amministratori o promotori non abbiano osservato le cautele necessarie per la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti.
3. I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'iscrizione sono adottati dal prefetto con provvedimento motivato, da notificarsi all'associazione od organizzazione interessata.
3-bis. I prefetti, con provvedimento motivato, possono mantenere negli elenchi, d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraket e antiusura, le associazioni che, pur non integrando tutti i requisiti di cui all'art. 3, hanno significativamente inciso e proficuamente operato nell'ultimo decennio nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di estorsione e di usura nel territorio di riferimento e svolgono comunque attività di prevenzione.
4. Dei provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'iscrizione, relativi alle associazioni ed alle fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, adottati per una delle cause previste nell'Allegato 1, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, su segnalazione del prefetto, ne informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.
Analoga segnalazione è fatta dal prefetto al Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.».
- Si trascrive il testo dell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, come modificato dal presente decreto:
«Condizioni soggettive per il diniego, la revoca o la sospensione dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto.
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 deve essere negata e, se già effettuata, deve essere sospesa se i provvedimenti non sono definitivi, o revocata, se si tratta di provvedimenti definitivi, quando taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis (associazione di tipo mafioso), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso), del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 346-bis (traffico di influenze illecite), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione), 644 (usura), del codice penale;
c) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
d) sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) sia sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;
f) nei suoi confronti il tribunale abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, nonché nei casi di riabilitazione.
3. L'iscrizione può essere negata o sospesa quando nei confronti delle persone di cui al comma 1 sono in corso i procedimenti di cui allo stesso comma ovvero un provvedimento di prevenzione dell'autorità di pubblica sicurezza.».
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220:
«Art. 1. - 1. Presso ogni prefettura - U.T.G. è istituito l'elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura.
2. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1, le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i comitati di cui all'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e le associazioni e le fondazioni antiracket ed antiusura, aventi tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo, quello principale di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, purché gli enti suddetti risultino costituiti da almeno un anno, operino effettivamente secondo i criteri indicati nell'art. 3 e i cui associati, amministratori o promotori non si trovino in una delle situazioni previste nell'Allegato 1, nonché, a questa sola condizione, le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, nonché della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, è indirizzata al prefetto della provincia in cui l'associazione od organizzazione ha la sede principale, quale indicata nell'atto costitutivo.
4. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è presentata da associazioni e fondazioni, iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ne è fatta espressa menzione nella domanda ed è allegata specifica attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale che richiede l'iscrizione. In tal caso non è necessario presentare altra documentazione.».
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 3 e 5 e dell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, come modificati dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, nonché dell'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si veda nelle note alle premesse.