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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 settembre 2015, n. 176

Regolamento recante disposizioni concernenti l'aggiornamento e l'integrazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. (15G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/2015
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  18-11-2015

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'autorizzazione n. 7/2014 al trattamento dei dati giudiziari da parte dei privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, provvedimento di carattere generale e rilasciato annualmente dal Garante per la protezione dei dati personali;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 , comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015 n. 0007652-P;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiorna ed integra l'identificazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili da parte dell'Amministrazione dell'interno nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nonché dal "Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza", istituito con legge 12 novembre 1964, n. 1279, e dall'"Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, già individuati con il decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
«Art. 20. (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.»
«Art. 2. (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

Note alle premesse:

Il decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244 (Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dell'interno, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2006, n. 184, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 154, comma 1, e 181, comma 1, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 154. (Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'art. 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'art. 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'art. 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'art. 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
(Omissis).»
«Art. 181. (Altre disposizioni transitorie)
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e).
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005. (Omissis).».
Per il testo degli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note al Titolo.
Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. (Regolamenti)
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).".

Note all'art. 1:
Per la rubrica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note al Titolo
La legge 12 novembre 1964, n. 1279 (Istituzione del Fondo di assistenza per il personale di pubblica sicurezza), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1964, n. 305.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630 (Erezione in ente morale dell'«Opera Nazionale di Assistenza per i Figli dei Vigili del Fuoco", con sede in Roma, ed autorizzazione all'Opera ad accettare una donazione di beni mobili ed immobili), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1959 n. 198.
Per la rubrica del decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, si veda nelle note alle premesse.