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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 aprile 2015, n. 103

Regolamento recante modifiche alle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (15G00114)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/2015
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  25-7-2015

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata incrementata di cinquanta unità;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata incrementata di 1.000 unità;
Visto l'articolo 3, comma 3-octies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata incrementata di 1.030 unità;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2006, n. 222, che ha modificato la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Atteso che la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è pari a 19.223 unità, per effetto delle sopra richiamate disposizioni normative;
Rilevato che, al fine di dare attuazione al nuovo modello organizzativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco predisposto con l'obiettivo di razionalizzare ed incrementare il livello di funzionalità del dispositivo di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di difesa civile, è emersa la necessità di apportare una rimodulazione della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Considerato che l'articolo 141, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 217 del 2005 consente l'adeguamento dei posti di organico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad un adeguamento della dotazione organica di cui alla predetta tabella A, che assicuri 300 unità nella dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, mediante la corrispondente riduzione di 262 unità di personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, garantendo l'invarianza degli oneri di bilancio;
Ritenuto, inoltre, di dover procedere ad un ulteriore adeguamento che assicuri 61 unità nella dotazione organica della qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice-direttore, del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori e 22 unità nella dotazione organica di funzionario tecnico informatico vice-direttore del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, mediante la corrispondente riduzione di 170 unità della dotazione organica del ruolo degli operatori, garantendo sempre l'invarianza degli oneri di bilancio;
Sentite, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale integrativo per il quadriennio 2006-2009 recepito con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica e le organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente successivamente divenute rappresentative per il comparto;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. Dagl/4.3.13.3/21/2015 del 10 marzo 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche dotazione organica del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i numeri «19.223» e «1.326» di individuazione, rispettivamente, della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e della dotazione organica delle qualifiche iniziali del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, sono così sostituiti: «19.523» e «1.064».
2. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i numeri «150», «38» e «1384» di individuazione, rispettivamente, della dotazione organica delle qualifiche iniziali del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori e del ruolo degli operatori, sono così sostituiti: «211» , «60» e «1.214».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- Il testo dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 è il seguente:
"Art. 3. Finanziamenti per le Olimpiadi invernali.
(Omissis).
1-bis. Per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquanta unità appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è il seguente:
"Art. 8. Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata non oltre il 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 73.127.182 a decorrere dall'anno 2015.
6. All'art. 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'art. 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.".
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, adottato ai sensi dell'art. 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.
7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie.".
- Il testo dell'art. 3, comma 3-octies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è il seguente:
"Art. 3. Semplificazione e flessibilità nel turn over.
(Omissis).
3-octies Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 1.030 unità.".
- Il decreto del Ministro dell'interno 8 maggio 2006, n. 222 (Regolamento recante modifica alle dotazioni organiche dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2006, n. 148.
- Il testo della tabella A allegata al citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificata dal presente regolamento, è il seguente:
"Tabella A (prevista dagli articoli 1, comma 4, 39, comma 5, 50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4) - Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


Parte di provvedimento in formato grafico
- Il testo dell'art. 141 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 è il seguente:
"Art. 141. Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'art. 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.".
- Il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 è il seguente:
"Art. 34. Consultazione
1. La consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto è attivata facoltativamente dall'Amministrazione prima dell'autonoma adozione di atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. La consultazione delle medesime organizzazioni sindacali si effettua, comunque, obbligatoriamente sulle seguenti materie:
a) organizzazione e disciplina degli uffici;
b) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
c) distribuzione e variazione territoriale delle dotazioni organiche;
d) modalità di designazione dei rappresentanti per la composizione del Collegio arbitrale;
e) riflessi delle innovazioni tecnologiche, da disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
f) criteri per fronteggiare particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza;
g) codici di comportamento;
h) materie e procedure di cui all'art. 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (sanzioni disciplinari);
i) regolamento di servizio di cui all'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
j) criterio di computo dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 171, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
k) costituzione dei Comitati pari opportunità ed individuazione delle materie per le quali formulano pareri e proposte.
3. Per le materie di cui alle lettere a) ed e) la consultazione obbligatoria si effettua anche in sede di Amministrazione locale; è inoltre prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.".

Note all'art. 1:
- Per il testo della Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificata dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.