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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 marzo 2008, n. 78

Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/5/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/2020)
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vigente al 09/08/2013
  • Articoli
  • Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per
    l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche
    iniziali dei ruoli del personale che espleta funzioni
    tecnico-operative e del personale direttivo
  • 1
  • 2
  • Requisiti di idoneità fisica e psichica per l'ammissione ai concorsi
    pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del
    personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e
    tecnico-informatiche
  • 3
  • Disposizioni varie e finali
  • 4
  • 5
  • 6
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-5-2008 al: 24-1-2020
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visti in particolare gli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, ciascuno dei quali prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per l'individuazione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio che debbono essere posseduti dai candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, concernente i requisiti fisici, psichici e attitudinali previsti, nel pregresso ordinamento di natura privatistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai soppressi profili professionali dell'area operativa tecnica del Corpo medesimo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e successive modificazioni;
Ravvisata l'opportunità, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto di dover prevedere per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale funzionali alla peculiarità del servizio prestato non solo per il personale che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, atteso che quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali;
Visto il protocollo di intesa, sottoscritto con le OO.SS. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 26 settembre 2006, nel quale si è convenuto che, nelle more della individuazione degli istituti di partecipazione sindacale, da effettuarsi in sede di negoziazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sarebbero state, comunque, garantite forme di partecipazione sindacale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007 e dell'11 febbraio 2008;

Data

comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 47261-5602/1 del 5 marzo 2008; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità
1. Fermo restando il limite di altezza di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, che si applica anche alle altre qualifiche disciplinate nel presente articolo, l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) piena integrità psichica;
c) peso corporeo contenuto nei limiti indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento;
d) normalità del senso luminoso e cromatico; nei casi dubbi l'eventuale giudizio di non idoneità, ai sensi del presente punto, deve essere comunque sempre supportato dall'esecuzione di un esame con anomaloscopio di Nagel;
e) normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico;
f) acutezza visiva:
1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti;
2) per le restanti qualifiche di cui al presente comma, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. È ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;
g) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. È escluso l'uso delle protesi acustiche.
2. Oltre ai requisiti indicati al comma 1, costituiscono cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di cui al predetto comma 1, le imperfezioni e le infermità indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, è il seguente:
«Art. 5. (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Ferme restando le riserve previste dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.».
«Art. 22 (Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione). - 1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.».
«Art. 41 (Accesso al ruolo dei direttivi). - 1.
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».
«Art. 53 (Accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1.
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici in prova.».
«Art. 62 (Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi). 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché i diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova.».
«Art. 88 (Accesso al ruolo degli operatori). - 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attività;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 86, comma 2.
4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.
5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.
6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.».
Art. 98 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile). - 1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'art. 97, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.».
«Art. 109 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico). - 1. L'assunzione dei vice collaboratori tecnico-informatici di cui all'art. 108, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori tecnico-informatici in prova.».
«Art. 119 (Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova.».
Art. 126 (Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
-Il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1998, n. 228 abrogato dal presente decreto, recava Regolamento concernente i requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.» ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1993, n. 165.
- Il testo dell'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1987, n. 236, è il seguente:
«Art. 3 (Ministero dell'interno: Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato, è richiesta una statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,61 per le donne.
2. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65.».
- Il testo dell'art. 85, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:
«Art. 85 (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le esigenze organizzative e operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche:
a) ruolo degli operatori;
b) ruolo degli assistenti;
c) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;
d) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;
e) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori;
f) ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.
2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.».
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 2, dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 si vedano le note alle premesse.