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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 ottobre 2007, n. 220

Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
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Testo in vigore dal:  12-2-2016
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Art. 3

1. Non possono conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, quegli enti i cui statuti non offrono sufficienti garanzie di democraticità quanto alle regole di funzionamento degli organismi deliberativi, cui sono riservate le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di partecipazione alle cariche sociali.
2. Non possono, altresì, conseguire l'iscrizione gli enti che nel periodo di cui all'articolo 1, comma 2, successivo alla loro costituzione, non dimostrano di aver acquisito la specifica capacità di operare nel settore dell'assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive o di usura attraverso:
((a) la collaborazione continuativa con le forze dell'ordine, ferme le specifiche competenze di queste ultime, nell'individuazione dei fattori sociali di radicamento e sviluppo dei suddetti fenomeni criminali e delle strategie sul piano economico e produttivo ai fini dell'attività di prevenzione e/o contrasto al racket e all'usura;))
((b) la costituzione di parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito, avvenuta nell'ultimo biennio;))
((c) l'attività di sensibilizzazione delle vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati e la promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità.))
3. Non possono conseguire l'iscrizione le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, che risultino cancellate dal medesimo elenco, a termini delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.
4. Il prefetto, entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della domanda di iscrizione, verifica che fra gli scopi sociali vi siano quelli indicati all'articolo 1, comma 2; che sussistano i requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3; che i soci, gli amministratori o i promotori non si trovino in una delle situazioni indicate nell'Allegato 1.
5. Il prefetto, venti giorni prima della scadenza di cui al comma 4, può chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi integrativi all'associazione od organizzazione che ha presentato la domanda, assegnando un termine di venti giorni per il deposito della relativa documentazione. Durante questo tempo la procedura per l'iscrizione resta sospesa. Decorsi inutilmente i venti giorni non può farsi luogo all'iscrizione, se non dietro presentazione di nuova documentata istanza.