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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 luglio 2007, n. 148

Regolamento recante le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/9/2007
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vigente al 20/04/2024
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Testo in vigore dal:  22-9-2007

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenza e delle insegne concesse al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visti gli articoli dal 62 al 72, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, rimasti in vigore, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006, fino all'emanazione del presente regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21-21/A-152 (07002111) in data 13 giugno 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Benemerenze e insegne
1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere attribuiti i seguenti riconoscimenti, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento:
a) medaglia al merito di servizio;
b) diplomi di benemerenza con medaglia;
c) croci di anzianità;
d) diplomi di lodevole servizio;
e) encomi;
f) elogi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Rassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229):
«2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenza e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001):

«Art. 11.
Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:
1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;
2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;
3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive;
c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli da 62 a 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1942, n. 152:
«Art. 62.
Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili, oltre alle normali ricompense al valor militare, civile, di marina o aeronautico possono essere concesse:
una medaglia al merito di servizio;
due croci di anzianità;
tre diplomi di benemerenza;
quattro premi di servizio ed encomi;
cinque diplomi atletici.
A coloro che avessero riportato, in servizio o per causa di servizio, mutilazioni o ferite, sono, inoltre, concessi distintivi d'onore di foglia uguale a quelli stabiliti per gli impiegati dello Stato.».
«Art. 63.
A sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglie al valor civile, di marina o aeronautico per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto, è concesso, fino alla cessazione dal servizio, un soprassoldo nella seguente misura:
per la medaglia d'oro lire 500 annuali;
per la medaglia d'argento lire 200 annuali;
per la medaglia di bronzo lire 100 annuali.
Tali soprassoldi saranno pagati, con stati a parte, ogni semestre. La spesa occorrente sarà a carico della Cassa sovvenzioni antincendi.
I pagamenti vengono registrati in apposito libretto secondo il modello fornito dal Ministero, che sarà custodito dal Comando del Corpo.».
«Art. 64.
È istituita la medaglia al merito di servizio, coniata in argento conforme al modello di cui all'allegato F, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si siano distinti in azioni di servizio di particolare importanza, in cui abbiano dato prova di speciale ardimento, capacità e zelo, e per le quali non siasi fatto luogo alla concessione di ricompense al valore.
Agli insigniti di detta medaglia viene assegnato un soprassoldo di lire 200 annue, pagabili semestralmente, con stati a parte, fino alla cessazione dal servizio.
La spesa sarà a carico della Cassa sovvenzioni antincendi. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.».
«Art. 65.
È istituita la croce di anzianità di servizio, coniata in bronzo conforme al modello di cui all'allegato G, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiano prestato effettivo lodevole servizio nel Corpo per un periodo di quindici anni dando prova di capacità e zelo. Per ogni periodo di cinque anni di servizio effettivo, oltre i quindici previsti al comma precedente, l'insignito della croce di anzianità viene autorizzato ad applicare sul nastrino una fascetta metallica conforme al modello di cui all'allegato H, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.».
«Art. 66.
Il personale che cessa dal servizio conserva il diritto a fregiarsi delle decorazioni di cui agli articoli 64 e 65.
Incorrono nella perdita del diritto a fregiarsi di dette decorazioni coloro dei quali sia stata deliberata la espulsione dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
«Art. 67.
È istituito conforme al modello di cui all'allegato I, che sarà vistato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, il diploma di benemerenza, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si siano distinti in notevoli operazioni di servizio, in cui abbiano dato prova di coraggio, speciale capacità e zelo, e per le quali non siasi fatto luogo alla concessione di ricompense al valore.
Il diploma di benemerenza può essere altresì concesso a coloro che abbiano prestato effettivo servizio nel Corpo per un periodo di cinque anni, dimostrando, durante tale periodo, coraggio, speciale capacità, zelo e disciplina.».
«Art. 68.
Potranno essere concessi premi in danaro, fino ad un massimo di lire 100 annue per persona, ed encomi ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che si siano distinti in operazioni di servizio, dando prova di coraggio, di speciale capacità e zelo con utile rendimento.
La spesa relativa farà carico alla Cassa sovvenzioni antincendi.».
«Art. 69.
È istituito il diploma atletico conforme al modello di cui all'allegato L, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.
Tale diploma verrà concesso al personale che si sia particolarmente distinto in competizioni ginnico sportive di speciale importanza.».
«Art. 70.
L'assegnazione di tutte le ricompense previste nei precedenti articoli è fatta dal Ministro per l'interno, sentita una Commissione presieduta dal direttore generale dei Servizi antincendi, e composta:
- dal comandante delle Scuole centrali per allievi ufficiali e allievi vigili del fuoco;
- da un ispettore superiore dei vigili del fuoco;
- da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco, di grado non inferiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi;
- dal capo del personale dei Servizi antincendi.
Un funzionario amministrativo di gruppo A del Ministero dell'interno, di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario della Commissione.
Delle concessioni verrà presa nota in matricola.».
«Art. 71.
Per gli altri apprezzabili servizi è in facoltà del Prefetto concedere encomi collettivi ed in facoltà del comandante del Corpo concedere elogi individuali.».
«Art. 72.
Delle ricompense, degli encomi collettivi e degli elogi viene data notizia al personale mediante appositi ordini del giorno.».