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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 marzo 1998, n. 111

Regolamento recante norme per l'istituzione del Servizio di controllo interno del Ministero dell'interno e la disciplina dei termini e delle modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-5-1998
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  5-5-1998

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 11 maggio 1995, n. 588, con il quale è stato adottato il regolamento di disciplina dei termini e delle modalità del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Ministero dell'interno;
Considerata la necessità - fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 - di prevedere la istituzione, nell'ambito del Ministero dell'interno, di un servizio di controllo interno;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della richiamata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. M/2113 del 4 marzo 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. È istituito il Servizio di controllo interno del Ministero dell'interno che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro dell'interno.
2. Il Servizio di cui al comma 1 verifica, nei settori amministrativocontabili e di gestione patrimoniale delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buono andamento dell'azione amministrativa, e accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni vigenti e dalle direttive ministeriali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto ministeriale 11 maggio 1995, n. 588, recante il "Regolamento di disciplina dei termini e delle modalità del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Ministero dell'interno", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996.
- Si trascrive il testo dei commi 2 e 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 18 novembre 1993, n. 470:
"2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo".
"8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.