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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 gennaio 1996, n. 233

Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: "Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia".

note: Entrata in vigore del decreto: 30/4/1996
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  30-4-1996

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 recante: "Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia";
Visto il comma 1 dell'art. 2 del suddetto decreto-legge che autorizza a sostenere oneri per l'effettuazione di interventi straordinari a carattere umanitario in favore di gruppi di stranieri in stato di indigenza limitatamente al tempo necessario alla loro identificazione o alla loro espulsione nonché per l'eventuale istituzione, lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi, di tre centri di accoglienza;
Visto, inoltre, il successivo comma 3 del citato art. 2 che prevede che i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi in questione siano determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi in deroga alle disposizioni vigenti in materia di preventivo parere del Consiglio di Stato;
Sentita la regione Puglia, limitatamente a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con la nota n. 18361/70 in data 21 novembre 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Destinatari e durata degli interventi
1. Per fronteggiare situazioni di emergenza che coinvolgono gruppi di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione di non regolarità e privi di qualsiasi mezzo di sostentamento, sono finanziati interventi straordinari a carattere assistenziale, alloggiativo ed igienico-sanitario per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione o espulsione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta di seguito il testo integrale del dispositivo del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, senza modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563:
"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attività di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attività sono attribuite le funzioni e le indennità rispettivamente previste dall'art. 1 e dall'art. 3 del decreto-legge 27 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalità indicate dai medesimi articoli e dall'art. 2 dello stesso decreto.
Art. 2. - 1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attività di controllo indicate all'art. 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione è autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri.
Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalità e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.
Art. 3. - 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 del presente decreto, valutato in lire 5.097 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.823 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e quanto a lire 1.274 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".