stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 aprile 2005, n. 161

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-8-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2010)
nascondi
vigente al 09/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  17-8-2005
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 2, commi 1, 6, commi 3 e 4, 17, commi 2, 18, commi 2 e 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, che prevedono l'emanazione di un regolamento ministeriale per la loro attuazione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», in particolare l'articolo 2 comma 2, lettera c) punto 3); Sentito il Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 15 gennaio 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del giugno 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Attuazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 - Esenzioni 1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, effettuano l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come previsto dall'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, dimostrando il solo requisito dell'onorabilita' di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo.