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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 aprile 2005, n. 161

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-8-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2010)
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Testo in vigore dal: 17-8-2005
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli 2,  commi  1, 6, commi 3 e 4, 17, commi 2, 18,
commi  2  e 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come
modificato  dal  decreto  legislativo  28 dicembre  2001, n. 478, che
prevedono  l'emanazione  di  un  regolamento ministeriale per la loro
attuazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
«codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per
il  riassetto  normativo  del settore dell'autotrasporto di persone e
cose», in particolare l'articolo 2 comma 2, lettera c) punto 3);
  Sentito  il Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di
cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Acquisito  il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 15 gennaio 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del giugno 2004;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                 Attuazione dell'articolo 2, comma 1
         del decreto legislativo n. 395 del 2000 - Esenzioni

  1.   Le  imprese  di  cui  all'articolo  1,  comma  2  del  decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 che esercitano la professione di
trasportatore su strada esclusivamente mediante autoveicoli con massa
complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, effettuano
l'iscrizione  nell'albo  di  cui  all'articolo 1 della legge 6 giugno
1974,  n.  298,  come  previsto  dall'articolo  4, comma 1 del citato
decreto  legislativo  n.  395 del 2000, dimostrando il solo requisito
dell'onorabilita'  di  cui  all'articolo  5  del  decreto legislativo
medesimo.
          Avvertenza
              Il  testo  unico  delle  note  qui  pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  recante:  «Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              -  Si  riporta  il  testo  del  decreto  legislativo 22
          dicembre  2000,  n.  395  (Attuazione  della  direttiva del
          Consiglio  dell'Unione  europea  n. 98/76/CE del 1° ottobre
          1998,   modificativa   della   direttiva  n.  96/26/CE  del
          29 aprile  1996  riguardante  l'accesso alla professione di
          trasportatore  su strada di merci e di viaggiatori, nonche'
          il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri
          titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di
          stabilimento   di   detti  trasportatori  nel  settore  dei
          trasporti  nazionali  ed  internazionali), pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 dicembre  2000, n. 303, supplemento
          ordinario,   come   modificato   dal   decreto  legislativo
          28 dicembre   2001,  n.  478  (Disposizioni  integrative  e
          correttive  del  decreto  legislativo  22 dicembre 2000, n.
          395,   in   materia   di   accesso   alla   professione  di
          trasportatore su strada di cose per conto terzi, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2002, n. 36:
                        «IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
              Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
              Visto  l'art.  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
          recante  disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
              Visto  l'art. 1, comma 1 e comma 2 e l'allegato A della
          legge  21 dicembre  1999, n. 526, recante "Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee"  (Legge  comunitaria
          1999);
              Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea n.
          98/76/CE  del 1° ottobre 1998 che modifica la direttiva del
          Consiglio  dell'Unione  europea  n.  96/26/CE del 29 aprile
          1996;
              Vista  la  proposta  del  Comitato  centrale per l'albo
          nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
          l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. 595/ATM 44
          del 16 febbraio 2000, formulata ai sensi dell'art. 1, comma
          4,  lettera  d)  della  legge 23 dicembre 1997, n. 454, con
          riferimento al settore dell'autotrasporto di cose per conto
          di terzi;
              Considerata  la necessita' di recepire, anche alla luce
          della  predetta  proposta,  la  direttiva  n.  98/76/CE con
          riferimento  sia  al  trasporto  di  cose  che  di persone,
          armonizzando  le  discipline vigenti per i singoli settori,
          in  conformita'  ai  criteri di delega ed alle disposizioni
          comunitarie e nazionali applicabili;
              Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
          adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
              Sulla   proposta   del   Ministro   per   le  politiche
          comunitarie   e   del   Ministro   dei  trasporti  e  della
          navigazione,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
          esteri,  della giustizia e del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica;
                                       Emana
                       il seguente decreto legislativo:
          1. Oggetto e definizioni.
              1.1.   Le   norme  del  presente  decreto  disciplinano
          l'accesso  alla  professione  di trasportatore su strada di
          cose per conto di terzi e di persone.
              2.  Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio
          della  professione  di  trasportatore su strada di cose per
          conto   di   terzi  l'attivita'  dell'impresa  che  esegue,
          mediante  autoveicoli,  fuori  della  fattispecie  prevista
          dall'art.   31  della  legge  6 giugno  1974,  n.  298,  il
          trasferimento di cose verso corrispettivo.
              3.  Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio
          della  professione  di  trasportatore  su strada di persone
          l'attivita'   dell'impresa  che,  fuori  della  fattispecie
          prevista  dall'art.  83, comma 1 del decreto legislativo 30
          aprile   1992,   n.  285,  esegue  -  mediante  autoveicoli
          destinati,  a  norma  dell'art.  82,  comma 1, del medesimo
          decreto  legislativo,  a  trasportare piu' di nove persone,
          autista  compreso - il trasferimento di persone con offerta
          al   pubblico,  o  a  talune  categorie  di  utenti,  verso
          corrispettivo.
              3-bis.  E'  impresa di trasporto su strada, ai fini del
          presente   decreto,  qualsiasi  persona  fisica  o  persona
          giuridica,  con  o  senza scopo di lucro, od associazione o
          gruppo di persone senza personalita' giuridica, con o senza
          scopo   di   lucro,   nonche'   qualsiasi  ente  dipendente
          dall'autorita'   pubblica,   il  quale  abbia  personalita'
          giuridica  o  dipenda  da  un'autorita' avente personalita'
          giuridica, che svolge l'attivita' di cui ai commi 2 o 3.
              4.  E' residenza normale, ai fini del presente decreto,
          il  luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per
          almeno  centottantacinque  giorni  all'anno,  per interessi
          personali  e  professionali  o, nel caso di una persona che
          non  abbia interessi professionali, per interessi personali
          che  rivelino  stretti  legami tra la persona e il luogo in
          cui  essa  abita.  Tuttavia,  per  residenza normale di una
          persona  i  cui  interessi professionali sono situati in un
          luogo  diverso  da  quello  degli interessi personali e che
          pertanto   deve   soggiornare  alternativamente  in  luoghi
          diversi  che  si  trovino  in  due  o piu' Stati membri, si
          intende  il luogo in cui tale persona ha i propri interessi
          personali,   a  condizione  che  vi  ritorni  regolarmente.
          Quest'ultima  condizione  non  e'  richiesta  se la persona
          effettua  un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione
          di  una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi
          universitari  o  scolastici  non  implica  il trasferimento
          della residenza normale.
          2. Esenzioni.
              1.   Le   disposizioni  del  presente  decreto  non  si
          applicano  alle  imprese  di  cui  all'art. 1, comma 2, che
          esercitano  la  professione  esclusivamente con autoveicoli
          con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.
          Il  predetto limite puo' essere ridotto con regolamento del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
              2.  Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e
          dei   trasporti,   adottato   previa   consultazione  della
          Commissione  dell'Unione  europea,  sono individuati i casi
          nei   quali   le   imprese  di  cui  all'art.  1,  comma 2,
          effettuando   esclusivamente   trasporti  nazionali  aventi
          soltanto  una debole incidenza sul mercato dei trasporti in
          considerazione della natura della merce trasportata, ovvero
          della  brevita'  del  percorso, sono esonerati dal possesso
          dei  requisiti  di  cui  agli  articoli 6  e  7. In caso di
          circostanze  impreviste,  al regolamento di cui all'art. 21
          puo'  essere  riconosciuta  temporanea  efficacia fino alla
          consultazione  della Commissione e comunque per non piu' di
          sei mesi.
          3. Direzione dell'attivita'.
              1.  Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, indicano
          alle  rispettive  autorita'  competenti, nei termini di cui
          all'art.  4,  commi  2 e 4, la persona che, in possesso dei
          requisiti  di  cui  agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera
          continuativa ed effettiva, l'attivita' di trasporto.
              2.   La   persona  di  cui  al  comma  1  deve  essere,
          alternativamente:
                a) amministratore  unico, ovvero membro del consiglio
          di  amministrazione,  per  le persone giuridiche pubbliche,
          per  le  persone  giuridiche  private  e, salvo il disposto
          della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
                b) socio illimitatamente responsabile per le societa'
          di persone;
                c) titolare  dell'impresa  individuale  o familiare o
          collaboratore dell'impresa familiare;
                d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato,
          alla    quale   le   relative   attribuzioni   sono   state
          espressamente conferite.
              2-bis.  La persona di cui al comma 1 dirige l'attivita'
          di trasporto di una sola impresa.
          4. Requisiti.
              1.  Le  imprese di cui all'art. 1, comma 2, in possesso
          dei  requisiti  di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte
          nell'albo  di cui all'art. 1 della legge n. 298 del 1974 ai
          fini dell'esercizio della relativa attivita'.
              2.  I  requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al
          momento  della  presentazione  della  domanda di iscrizione
          nell'albo  di  cui  al  medesimo comma. Il requisito di cui
          all'art.  6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni
          autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione
          ovvero  al  momento  della presentazione della richiesta di
          aggiornamento  di  cui  all'art.  94,  comma  2 del decreto
          legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti
          di residenza.
              3.  Le  imprese  di  cui  all'art.  1,  comma 3, devono
          possedere  i  requisiti  di  cui agli articoli 5, 6 e 7 per
          ottenere  la  licenza  o  il  diverso  titolo  previsto per
          l'esercizio della relativa attivita'.
              4.  I  requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al
          momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la
          licenza  o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito
          di  cui  all'art.  6, comma 1, lettera b), deve sussistere,
          per   ogni   autoveicolo  supplementare  nell'ambito  della
          previsione    dell'art.    1,    comma    3,   al   momento
          dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione
          della  richiesta di aggiornamento di cui all'art. 94, comma
          2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei
          trasferimenti di residenza.
              5.  I  requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono permanere
          per  il  periodo  di iscrizione nell'albo di cui all'art. 1
          della  legge  n. 298 del 1974 o di possesso della licenza o
          del diverso titolo previsto per l'esercizio della attivita'
          di cui all'art. 1, comma 3.
          5. Onorabilita'.
              1.  Per  le  imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il
          requisito  dell'onorabilita'  e'  sussistente  se  esso  e'
          posseduto, oltre che dalla persona di cui all'art. 3, comma
          1:
                a) dall'amministratore  unico,  ovvero dai membri del
          consiglio  di  amministrazione,  per  le persone giuridiche
          pubbliche,  per  le  persone giuridiche private e, salvo il
          disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
                b) dai   soci  illimitatamente  responsabili  per  le
          societa' di persone;
                c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.
              2.  Non  sussiste,  o cessa di sussistere, il requisito
          dell'onorabilita' in capo alla persona che:
                a) sia   stata   dichiarata   delinquente   abituale,
          professionale  o  per  tendenza,  oppure  sia  sottoposta a
          misure  di  sicurezza  personali  o a misure di prevenzione
          previste  dalla  legge  27 dicembre  1956, n. 1423, e dalla
          legge 31 maggio 1965, n. 575;
                b) sia  sottoposto,  con  sentenza definitiva, ad una
          delle  pene  accessorie  previste  dall'art.  19,  comma 1,
          numeri 2 e 4 del codice penale;
                c) abbia  riportato,  con  sentenza definitiva, una o
          piu'  condanne,  per  reato  non  colposo, a pena detentiva
          complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
                d) abbia  riportato,  con  sentenza  definitiva,  una
          condanna  a  pena  detentiva  per uno dei delitti di cui al
          capo  I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del
          libro  secondo  del  codice penale o per uno dei delitti di
          cui  agli  articoli,  416,  416-bis, 513-bis, 589, comma 2,
          624,  628,  629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter
          del  codice  penale;  per uno dei delitti di cui all'art. 3
          della  legge 20 febbraio 1958, n. 75 per uno dei delitti di
          cui  alla  legge 2 ottobre 1967, n. 895 per uno dei delitti
          di  cui  agli  articoli 73,  comma  1, e 74 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 per il
          delitto di cui all'art. 189, comma 6 e comma 7, del decreto
          legislativo  30  aprile 1992, n. 285 per uno dei delitti di
          cui  all'art.  12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
          286;
                e) abbia  riportato,  con  sentenza  definitiva,  una
          condanna per il delitto di cui all'art. 282 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 per il
          delitto  di cui all'art. 18, comma 3, della legge 18 aprile
          1975,  n.  110, per la contravvenzione di cui all'art. 186,
          comma  2, anche in combinato disposto con l'art. 187, comma
          4, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
                f) abbia  subito,  in  via definitiva, l'applicazione
          della  sanzione  amministrativa  di  cui  all'art. 26 della
          legge   n.   298   del   1974,   o  di  qualunque  sanzione
          amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di
          cui  all'art.  1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel
          corso   dell'ultimo   quinquennio,  cumulativamente,  abbia
          subito   la   sanzione   amministrativa   accessoria  della
          sospensione  della  patente di guida o sia stato effettuato
          nei  suoi  confronti  l'accertamento  di  cui all'art. 167,
          comma 10, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
                g)  abbia  subito,  in  qualita' di datore di lavoro,
          condanna  penale  definitiva  per  fatti  che costituiscono
          violazione    degli   obblighi   sussistenti   in   materia
          previdenziale ed assistenziale;
                h) sia   stata  dichiarata  fallita,  salvo  che  sia
          intervenuta  riabilitazione  a  norma  degli articoli 142 e
          seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
              3.  Nei  casi in cui il comma 2 contempla la condanna a
          pena  detentiva,  essa  si  considera tale anche se risulta
          comminata  una  sanzione  sostitutiva  della pena detentiva
          medesima.
              4.  Per gli effetti del presente articolo, si considera
          condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle
          parti  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di procedura
          penale.
              5.  L'applicazione  delle  sanzioni di cui alle lettere
          e),  f)  e  g)  del  comma 2 e' rilevante solo se esse sono
          conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attivita'
          di autotrasporto di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
              6.  La persona che esercita la direzione dell'attivita'
          perde  comunque  il  requisito  dell'onorabilita' anche nel
          caso  di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice
          penale,  189,  commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del
          decreto  legislativo  n. 285/1992 o delle violazioni di cui
          al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente,
          nell'esercizio  della  propria  attivita', qualora il fatto
          che  ha  dato  luogo  alla  violazione  sia riconducibile a
          istruzioni  o  disposizioni impartite o ad omessa vigilanza
          con riferimento a piu' precedenti violazioni.
              7.  Le  imprese  di cui all'art. 1, commi 2 e 3, devono
          essere  iscritte  nei ruoli delle imposte sui redditi delle
          persone  fisiche  o  giuridiche  relativamente  al  reddito
          d'impresa,    o    avere    presentato   la   dichiarazione
          relativamente a tale reddito.
              8.   La  sussistenza  del  requisito  dell'onorabilita'
          cessa,  di  diritto,  come  conseguenza del verificarsi dei
          presupposti previsti dai commi che precedono.
              9.  Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167
          del  codice  penale e 445 del codice di procedura penale, e
          di  ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del
          reato, il requisito dell'onorabilita' e' riacquistato:
                a) a  seguito  di concessione della riabilitazione di
          cui   all'art.   178  del  codice  penale,  sempreche'  non
          intervenga  la  revoca  di  cui  all'art.  180 del medesimo
          codice;
                b) in  caso di cessazione delle misure di sicurezza o
          di prevenzione applicate;
                c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2,
          decorsi   sei   mesi   dalla  data  del  provvedimento  che
          costituisce presupposto per la perdita del requisito.
          6. Requisito della capacita' finanziaria.
              1.  Per  le  imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il
          requisito  della capacita' finanziaria e' sussistente se vi
          e'  la  disponibilita' di risorse finanziarie in misura non
          inferiore a:
                a) cinquantamila  euro,  qualora  l'impresa  abbia la
          disponibilita',  a  qualunque titolo, fra quelli consentiti
          dalla   normativa   vigente,   di  un  autoveicolo  adibito
          all'attivita' di trasportatore su strada;
                b) cinquemila     euro,    per    ogni    autoveicolo
          supplementare.
              2.  Ai  fini  dell'accertamento della sussistenza della
          capacita'   finanziaria   l'autorita'   competente  di  cui
          all'art.  3,  comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa
          interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le
          liquidita'   bancarie  e  le  possibilita'  di  scoperti  e
          prestiti;   tutti   gli   attivi,  comprese  le  proprieta'
          disponibili  come  garanzia  per  l'impresa  interessata; i
          costi,  compreso  il  prezzo  di  acquisto  o  i  pagamenti
          iniziali  per  veicoli,  edifici,  impianti, attrezzature e
          installazioni; il capitale di esercizio.
              3.   La   prova   della   sussistenza  della  capacita'
          finanziaria  puo'  essere  fornita mediante un'attestazione
          rilasciata,  nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli
          elementi  di  cui  al  comma  2,  da imprese che esercitano
          attivita'  bancaria.  I  contenuti  dell'attestazione  e le
          modalita'  per  il  suo  rilascio  sono  stabiliti  con  il
          regolamento di cui all'art. 21.
              4.   Le   imprese   di   cui   al  comma  3  comunicano
          all'autorita'  competente  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
          secondo  le  modalita'  ed  entro  i  termini stabiliti dal
          regolamento  di  cui all'art. 21, ogni fatto che produca la
          diminuzione   o  la  perdita  della  capacita'  finanziaria
          attestata.
          7. Requisito dell'idoneita' professionale.
              1. 1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il
          requisito  dell'idoneita'  professionale  e' sussistente se
          esso e' posseduto dalla persona che dirige l'attivita'.
              2.  Il  requisito dell'idoneita' professionale consiste
          nel  possesso  della  conoscenza  delle  materie  riportate
          nell'allegato  I al presente decreto ed e' accertato con il
          superamento dell'esame di cui all'art. 8.
              3.  Le  persone  che  intendono  svolgere  la direzione
          dell'attivita'  nell'interesse  di  imprese  che esercitano
          l'attivita' di trasporto su strada esclusivamente in ambito
          nazionale   possono   chiedere   di  sostenere  l'esame  su
          argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
              4.  In  deroga  al  disposto  del  comma 2, e' ritenuto
          sussistente  il  requisito della idoneita' professionale in
          capo  alla persona che provi di aver maturato un'esperienza
          pratica  complessiva,  continuativa  ed  attuale  di almeno
          cinque   anni  svolgendo,  nell'interesse  di  una  o  piu'
          imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati
          aderenti  all'accordo  sullo  Spazio  Economico Europeo, ed
          aventi  i  requisiti  di  cui  all'art. 4, che regolarmente
          esercitano,   o  hanno  esercitato,  le  attivita'  di  cui
          all'art.  1,  commi  2  e  3, la direzione dell'attivita' e
          superi  la  prova  d'esame  di controllo di cui all'art. 8,
          comma 4.
              5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi
          contemplata:
                a) si   considera   continuativa   se   la  direzione
          dell'attivita'  e'  stata  svolta senza alcuna interruzione
          ovvero   con   una   o   piu'  interruzioni,  singolarmente
          considerate, non superiori a sei mesi;
                b) si    considera   attuale   se,   alla   data   di
          presentazione  della  domanda  per  l'ammissione alla prova
          d'esame  di  controllo,  la  direzione dell'attivita' e' in
          corso  di svolgimento ovvero e' cessata o interrotta da non
          piu' di sei mesi.
              5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
          dei   trasporti,  previa  consultazione  della  Commissione
          europea, sono stabiliti criteri e modalita' per sottoporre,
          con  oneri  a  carico  del  soggetto  richiedente, ad esame
          supplementare,  riguardante  conoscenze specifiche relative
          agli  aspetti  nazionali della professione di trasportatore
          su  strada,  le  persone  fisiche  con residenza normale in
          Italia  che,  senza  aver  ottenuto  precedentemente  alcun
          attestato  di  capacita'  professionale  in uno degli Stati
          membri,  hanno  conseguito,  dopo  il  1° ottobre  1999, un
          attestato    di    idoneita'    professionale    rilasciato
          dall'autorita'  competente  di  altro Stato membro, qualora
          intendano    utilizzare   tale   attestato   per   dirigere
          l'attivita'  di  trasporto  ai  sensi  dell'art.  3. Con lo
          stesso  decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle
          finanze,  sono  stabilite le tariffe per la copertura delle
          spese relative all'esame supplementare.
          8. Esame di idoneita' professionale.
              1.  Le  prove  scritte che costituiscono l'esame di cui
          all'art. 7, commi 2, 3 e 4, consistono in:
                a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro
          risposte alternative;
                b) una esercitazione su un caso pratico.
              2.  Per  l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al
          comma  1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore;
          per  la  valutazione della prova di cui al comma 1, lettera
          a),  sono  attribuibili  al  massimo sessanta punti; per la
          valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono
          attribuibili al massimo quaranta punti.
              3. Per gli effetti dell'art. 7, commi 2 e 3, l'esame e'
          superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la
          prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per
          la  prova  di  cui  al comma 1, lettera b), ed un punteggio
          complessivo,   risultante   dalla  somma  dei  punteggi  di
          entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
              4.  Per  gli  effetti  dell'art. 7, comma 4, l'esame e'
          superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la
          prova  di  cui  al comma 1, lettera a), almeno sedici punti
          per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio
          complessivo,   risultante   dalla  somma  dei  punteggi  di
          entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
              5.  A  cura  della  competente  struttura del Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti, sono resi pubblici
          l'elenco  generale dei quesiti per la prova di cui al comma
          1,  lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di
          cui al comma 1, lettera b).
              6.  Possono  partecipare  alle  prove d'esame di cui al
          comma   1  le  persone,  maggiori  d'eta',  non  interdette
          giudizialmente   e  non  inabilitate  che  abbiano  assolto
          all'obbligo  scolastico  e  superato un corso di istruzione
          secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione
          agli  esami  di  cui  al presente articolo presso organismi
          autorizzati.  Esse  sostengono tali prove d'esame presso la
          provincia  nel cui territorio hanno la residenza anagrafica
          o   l'iscrizione  nell'anagrafe  degli  italiani  residenti
          all'estero  ovvero,  in  mancanza  di  queste, la residenza
          normale.
          9.  Attestato  di  idoneita'  professionale ed elenco degli
          idonei.
              1.  L'autorita'  di  cui all'art. 8, comma 6, rilascia,
          alla  persona che ha superato l'esame ai sensi dell'art. 8,
          commi  3 o 4, l'attestato di idoneita' professionale per il
          trasporto  nazionale ed internazionale su strada di merci o
          di  viaggiatori di cui all'allegato II al presente decreto.
          Se  il  medesimo esame e' stato superato con la limitazione
          di  cui  all'art.  7,  comma  3,  l'attestato  di idoneita'
          professionale  e'  rilasciato per il trasporto nazionale su
          strada di merci o di viaggiatori.
              2.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti
          provvede,  nei  limiti  delle  ordinarie  strutture e delle
          ordinarie  risorse  di  bilancio,  alla  tenuta dell'elenco
          delle persone alle quali e' stato rilasciato l'attestato di
          cui  al  comma  1.  L'elenco  contiene  anche l'indicazione
          dell'eventuale    impresa    presso    cui    il   titolare
          dell'attestato  svolge la direzione dell'attivita' ai sensi
          dell'art.  3. Su comunicazione del titolare dell'attestato,
          il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
          all'aggiornamento   di   tale   indicazione.   L'elenco  e'
          consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia
          interesse.
          10. Proseguimento provvisorio dell'attivita'.
              1.  In  caso di decesso, scomparsa, incapacita' fisica,
          perdita  o diminuzione della capacita' di agire, escluso il
          caso  di  perdita  del  requisito  dell'onorabilita', della
          persona  che  svolge  la  direzione  dell'attivita',  ed in
          assenza    di    altra   persona   dotata   del   requisito
          dell'idoneita'   professionale   che  possa  assumere  tale
          funzione,  e'  consentito  a  coloro che abbiano titolo, ai
          sensi    della    vigente   normativa,   al   proseguimento
          dell'esercizio  dell'attivita' di cui all'art. 1, commi 2 o
          3,  di  esercitare,  a  titolo  provvisorio,  la  direzione
          dell'attivita'    anche    in    assenza    del   requisito
          dell'idoneita'   professionale,  e  a  condizione  che  sia
          sussistente      quello      dell'onorabilita',     dandone
          comunicazione,    entro    trenta   giorni,   all'autorita'
          competente di cui all'art. 3, comma 1.
              2.  L'esercizio  provvisorio  di  cui  al  comma  2  e'
          consentito  per un anno. Esso puo' essere prorogato per sei
          mesi  al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attivita'
          svolta  dall'impresa  di  cui  all'art. 1, commi 2 o 3, nel
          corso   dell'esercizio   provvisorio   e  da  una  motivata
          dichiarazione  di  intenti  resa dalla medesima l'autorita'
          competente  di  cui all'art. 3, comma 1, ritenga che, entro
          il  periodo  di  proroga,  saranno validamente eseguiti gli
          adempimenti di cui all'art. 3, comma 1 medesimo.
              3.  Decorso  invano  il  periodo  di cui al comma 3, si
          procede  alla  cancellazione  dall'albo  di cui all'art. 4,
          comma  1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al
          comma 3 del medesimo articolo.
              4.  Nei  casi  in cui ai sensi del presente articolo e'
          disposta  la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui
          all'art.  1  della legge n. 298/1974, non si applica l'art.
          24 della medesima legge.
          11. Perdita dell'onorabilita'.
              1.   Se  il  requisito  di  cui  all'art.  5  cessa  di
          sussistere  in  capo  alla  persona che svolge la direzione
          dell'attivita',  questa  decade  immediatamente  dalla  sua
          funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa.
              2.  L'autorita'  competente di cui all'art. 3, comma 1,
          che  sia  comunque  venuta a conoscenza del fatto di cui al
          comma  1,  sospende, immediatamente e fino al giorno in cui
          sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 3,
          comma 1 medesimo, l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 4,
          comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del
          medesimo articolo.
              3.  Se  entro  un  mese dalla data del provvedimento di
          sospensione  di  cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli
          adempimenti   di  cui  all'art.  3,  comma  1,  l'autorita'
          competente  di  cui alla medesima disposizione procede alla
          cancellazione  dall'albo  di cui all'art. 4, comma 1 o alla
          revoca  della  licenza  o  dei titoli di cui al comma 3 del
          medesimo articolo.
              4.   Se  il  requisito  di  cui  all'art.  5  cessa  di
          sussistere  in capo ad una delle persone di cui al comma 1,
          lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui
          all'art.  1,  commi  2  o 3, comunica, entro tre giorni, il
          fatto  all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1.
          La medesima impresa comunica altresi' alla stessa autorita'
          l'avvenuto  reintegro  del requisito di cui all'art. 5, con
          l'indicazione  degli  strumenti  per  mezzo  dei quali tale
          reintegro e' avvenuto.
              5.  Se  entro  un  mese  dalla  data  dell'invio  della
          comunicazione   di  cui  al  comma  4  non  e'  stata  data
          comunicazione  all'autorita'  competente di cui all'art. 3,
          comma  1,  dell'avvenuto  reintegro  del  requisito  di cui
          all'art.  5,  essa  procede alla cancellazione dall'albo di
          cui  all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei
          titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
              6.  Nei  casi  in cui ai sensi del presente articolo e'
          disposta  la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione
          nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si
          applica l'art. 24 della medesima legge.
          12. Perdita della capacita' finanziaria.
              1.   Se  il  requisito  di  cui  all'art.  6  cessa  di
          sussistere,  l'impresa  di  cui  all'art.  1,  commi 2 o 3,
          comunica,   entro   tre   giorni,  il  fatto  all'autorita'
          competente di cui all'art. 3, comma 1.
              2.  Se  la situazione economica globale dell'impresa di
          cui  all'art.  1,  commi  2  o  3,  lascia prevedere che il
          requisito di cui all'art. 6 sara' di nuovo soddisfatto e in
          modo  durevole,  sulla  base di un piano finanziario, in un
          prossimo  futuro, l'autorita' competente di cui all'art. 3,
          comma 1, puo' concedere un termine non superiore a un anno.
              3.  Se  entro un mese dalla data della comunicazione di
          cui  al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma
          2, se concesso, il requisito di cui all'art. 6 non e' stato
          reintegrato,  l'autorita'  competente  di  cui  all'art. 3,
          comma  1,  procede  alla  cancellazione  dall'albo  di  cui
          all'art.  4,  comma  1,  o  alla revoca della licenza o dei
          titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
              4.  Nei  casi  in cui ai sensi del presente articolo e'
          disposta  la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui
          all'art.  1  della legge n. 298/1974, non si applica l'art.
          24 della medesima legge.
          13. Perdita dell'idoneita' professionale.
              1. Se la persona che svolge la direzione dell'attivita'
          non  la esercita piu', l'impresa di cui all'art. 1, commi 2
          o  3,  comunica,  entro  tre giorni, il fatto all'autorita'
          competente di cui all'art. 3, comma 1.
              2.  Se entro due mesi dalla data della comunicazione di
          cui al comma 1, il requisito di cui all'art. 7 non e' stato
          reintegrato,  l'autorita'  competente  di  cui  all'art. 3,
          comma  1,  procede  alla  cancellazione  dall'albo  di  cui
          all'art.  4,  comma  1,  o  alla revoca della licenza o dei
          titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
              3.  Nei  casi  in cui ai sensi del presente articolo e'
          disposta  la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui
          all'art.  1  della legge n. 298/1974, non si applica l'art.
          24 della medesima legge.
          13-bis. Partecipazione al procedimento.
              1.  Nei casi in cui, ai sensi degli articoli 10, 11, 12
          e  13,  e'  disposta  la  cancellazione  dall'albo  di  cui
          all'art. 4, comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma
          3  del  medesimo  articolo,  l'autorita'  competente di cui
          all'art.  3,  comma 1, assegna all'impresa interessata, per
          l'esercizio  dei  diritti  di  cui  all'art. 10 della legge
          7 agosto  1990.  n. 241, un termine di trenta giorni. Entro
          tale   termine,   su  richiesta  dell'impresa  interessata,
          procede anche all'audizione personale.
          14.   Riconoscimento   reciproco  di  atti  in  materia  di
          onorabilita'.
              1. Per gli effetti dell'art. 5, e' dato riconoscimento:
                a) all'estratto   del  casellario  giudiziale  o,  in
          mancanza,   ad   un   documento   equipollente   rilasciato
          dall'autorita'   giudiziaria  o  amministrativa  competente
          dello  Stato  dell'Unione  Europea  o  dello Stato aderente
          all'accordo sullo Spazio Economico Europeo;
                b) alle  attestazioni,  rilasciate  dall'autorita' di
          cui  alla lettera a), inerenti a quegli elementi, rilevanti
          per la sussistenza del requisito dell'onorabilita', che non
          costituiscono  oggetto  dell'atto  di  cui  alla lettera a)
          medesima.
              2.  Se non e' previsto il rilascio degli atti di cui al
          comma  1, si applica il disposto del decreto del Presidente
          della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
              3.  Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti se
          prodotti entro sei mesi dalla data di rilascio.
          15.   Riconoscimento   reciproco  di  atti  in  materia  di
          capacita' finanziaria.
              1. Per gli effetti dell'art. 6 e' dato riconoscimento:
                a) all'attestazione   rilasciata,   per   gli  stessi
          effetti, da imprese autorizzate all'esercizio del credito,
              ovvero  da  altri  soggetti  designati a tale rilascio,
          dallo  Stato  dell'Unione  Europea,  o aderente all'accordo
          sullo  Spazio Economico Europeo, in cui il soggetto in capo
          al  quale  il  requisito  della  capacita' finanziaria deve
          sussistere e' stabilito;
                b) all'attestazione   rilasciata,   per   gli  stessi
          effetti,  dalla  competente  autorita' amministrativa dello
          Stato di cui alla lettera a).
              2.  Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a
          condizione  che  siano rilasciati nel rispetto dell'art. 6,
          commi 1 e 2.
          16.   Riconoscimento   reciproco  di  atti  in  materia  di
          idoneita' professionale.
              1. Ai fini dell'art. 7, sono riconosciuti gli attestati
          rilasciati  dalle  competenti autorita' di uno Stato membro
          dell'Unione  Europea,  o  aderente all'accordo sullo Spazio
          Economico   Europeo,   a  titolo  di  prova  dell'idoneita'
          professionale,  secondo  le  disposizioni  vigenti  dal  1°
          gennaio 1990 al 1° ottobre 1999.
              2.  Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, che sono
          state  autorizzate,  in Grecia, anteriormente al 1° gennaio
          1981,  o  negli  altri  Stati  membri  dell'Unione Europea,
          anteriormente   al  1°  gennaio  1975,  in  virtu'  di  una
          normativa nazionale, ad esercitare le relative attivita', e
          a condizione che tali imprese siano delle societa' ai sensi
          dell'art.  58  del  Trattato  che  istituisce  la Comunita'
          europea,   e'   riconosciuto,  come  prova  sufficiente  di
          idoneita'    professionale,    l'attestato   dell'esercizio
          effettivo,  per  un  periodo  di tre anni, delle rispettive
          attivita' in uno di tali Stati. L'attivita' non deve essere
          cessata  da  piu' di cinque anni alla data di presentazione
          dell'attestato.  Quando  si  tratta di un ente, l'esercizio
          effettivo dell'attivita' e' attestato per una delle persone
          fisiche che svolgono la direzione dell'attivita' medesima.
          17. Informazioni alle Autorita' di altri Stati membri.
              1.  Le sanzioni e le misure di cui all'art. 5, comma 2,
          applicate  per fatti commessi nell'esercizio dell'attivita'
          delle  imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, stabiliti in
          altri  Stati  dell'Unione  europea  o  aderenti all'accordo
          sullo  Spazio  Economico  Europeo  sono  comunicati  a tali
          Stati.
              2. Con il regolamento di cui all'art. 21 sono stabilite
          le modalita' della comunicazione di cui al comma 1.
          18. Verifiche ed adeguamenti.
              1. Le autorita' competenti verificano periodicamente ai
          sensi   del  comma  2,  per  lo  meno  ogni  tre  anni,  la
          persistenza   dei   requisiti  di  onorabilita',  capacita'
          finanziaria ed idoneita' professionale.
              2.   Con   il  regolamento  di  cui  all'art.  21  sono
          determinate  le modalita' per la verifica di cui al comma 1
          per  le  imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, nonche' le
          modalita'   di   adeguamento   ai  requisiti  di  cui  agli
          articoli 5,  6  e  7  per  le  imprese  autorizzate  fra il
          1° gennaio  1978  ed  il  31 maggio  1987  e per le imprese
          precedentemente esentate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
          decreto  ministeriale  16 maggio  1991,  n. 198, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  8 luglio  1991, n. 158, recante
          regolamento  di  attuazione  della  direttiva del Consiglio
          delle  Comunita'  europee  n.  438  del  21 giugno 1989 che
          modifica  la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre
          1974.
              3.  Le  imprese  di  cui  all'art. 1, commi 2 e 3, gia'
          autorizzate alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensate
          dall'obbligo   di   comprovare  i  requisiti  previsti  dal
          presente decreto.
          19. Sanzioni.
              1.  La  violazione dell'obbligo di comunicazione di cui
          all'art.   10,   comma   1,   e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da due
          a sei milioni di lire.
              2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui
          all'art.  11,  commi  2  o  4,  e'  punita  con la sanzione
          amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  di una somma da
          dieci a trenta milioni di lire.
              3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui
          all'art.   12,   comma   1,   e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da tre
          a nove milioni di lire.
              4. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui
          all'art.   13,   comma   1,   e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  di una somma da
          cinque a quindici milioni di lire.
              5.  Le  sanzioni  previste  dal  presente articolo sono
          applicate  dall'autorita'  competente  di  cui  all'art. 3,
          comma 1.
          20. Abrogazioni.
              1.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          regolamento   di   cui   all'art.   21  sono  abrogate,  in
          particolare, le seguenti disposizioni:
                a) gli  articoli 13,  20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22,
          23, commi 1 e 3, e 25, comma 2 della legge n. 298 del 1974;
                b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84.
          21. Regolamento di attuazione.
              1.  Il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti
          adotta,  con  proprio  regolamento  da  emanarsi  entro  il
          termine del 1° aprile 2002, e che entra in vigore il giorno
          successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          della   Repubblica   italiana,   le  previste  disposizioni
          attuative.
          22. Disposizioni transitorie.
              1.  Il  termine  di cui all'art. 1, comma 1, del dereto
          legislativo  14 marzo  1998 n. 85 e' prorogato alla data di
          entrata  in  vigore  del  regolamento  di cui all'art. 21 e
          comunque non oltre il 1° luglio 2001.
              1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino
          alla  data  del  30 giugno  2006,  le imprese che intendono
          esercitare  la professione di autotrasportatore di cose per
          conto   di   terzi   devono   possedere   i   requisiti  di
          onorabilita',    capacita'    finanziaria    e    capacita'
          professionale,     essere     iscritte    all'albo    degli
          autotrasportatori  per conto di terzi e dimostrare di avere
          acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto
          ovvero  l'intero  parco veicolare di altra impresa iscritta
          all'albo  ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi
          l'attivita'.
              1  -ter.  Fino all'entrata in vigore del regolamento di
          cui  all'art.  21  continuano ad applicarsi le disposizioni
          contenute   nei   D.M.  16  maggio  1991,  n.  198  e  D.M.
          20 dicembre 1991, n. 448, del Ministro dei trasporti.
          23. Entrata in vigore.
              1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno
          successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.

                                                           Allegato I
                               (Art. 7, comma 2)
          Elenco delle materie di cui all'art. 7, comma 2
              A. Elementi di diritto civile
              Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
              Il candidato deve in particolare:
                1)  conoscere  i  principali contratti utilizzati nei
          trasporti  su  strada, nonche' i diritti e gli obblighi che
          ne derivano;
                2)  essere  in  grado  di  negoziare  un contratto di
          trasporto  giuridicamente valido, in particolare per quanto
          riguarda le condizioni di trasporto;
              Trasporti su strada di merci
                3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato
          dal  committente relativamente a danni derivanti da perdite
          o  avarie  delle  merci  durante  il trasporto o da ritardo
          nella consegna, nonche' di valutare gli effetti del reclamo
          sulla propria responsabilita' contrattuale;
                4)   conoscere   le  disposizioni  della  convenzione
          concernente  il  contratto  di  trasporto internazionale di
          merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;
              Trasporti su strada di viaggiatori
                5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato
          dal   committente   relativamente   a  danni  provocati  ai
          passeggeri  o  ai loro bagagli in occasione di un incidente
          avvenuto  durante il trasporto o relativo a danni derivanti
          da ritardo, nonche' di valutare gli effetti di tale reclamo
          sulla propria responsabilita' contrattuale.
              B. Elementi di diritto commerciale
              Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
              Il candidato deve in particolare:
                1)  conoscere  le condizioni e le formalita' previste
          per  l'esercizio di un'attivita' commerciale e gli obblighi
          generali  dei commercianti (registrazione, libri contabili,
          ecc.), nonche' le conseguenze del fallimento
                2)  possedere  una  conoscenza adeguata delle diverse
          forme   di  societa'  commerciali  e  delle  norme  che  ne
          disciplinano la costituzione ed il funzionamento.
              C. Elementi di diritto sociale
              Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
              Il candidato deve in particolare:
                1)  conoscere  il  ruolo ed il funzionamento dei vari
          soggetti  ed  organismi sociali che operano nel settore dei
          trasporti   su  strada  (sindacati,  consigli  di  impresa,
          rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);
                2)  conoscere  gli  obblighi  dei datori di lavoro in
          materia di previdenza sociale;
                3)  conoscere  le  norme  applicabili ai contratti di
          lavoro  subordinato  delle  diverse categorie di dipendenti
          delle  imprese di trasporti su strada (forma dei contratti,
          obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie
          pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);
                4) conoscere le disposizioni del regolamento (CEE) n.
          3820/85  [1], nonche' del regolamento (CEE) n. 3821/85 [2],
          e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.
              [1]  Regolamento  (CEE)  n.  3820/85 del Consiglio, del
          20 dicembre  1985,  relativo  all'armonizzazione  di alcune
          disposizioni  in  materia sociale nel settore dei trasporti
          su strada.
              [2]  Regolamento  (CEE)  n.  3821/85 del Consiglio, del
          20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel
          settore  dei trasporti su strada. Regolamento modificato da
          ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione.
              D. Elementi di diritto tributario
              Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
              Il  candidato  deve  conoscere  in particolare le norme
          relative:
                1) all'IVA per i servizi di trasporto;
                2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
                3)  alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per
          i  trasporti  su  strada di merci, nonche' ai pedaggi ed ai
          diritti   di   utenza   riscossi   per   l'uso   di  alcune
          infrastrutture;
                4) alle imposte sui redditi.
              E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa
              Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
              Il candidato deve in particolare:
                1)  conoscere  le  disposizioni giuridiche e pratiche
          relative  all'uso  degli  assegni, dei vaglia cambiari, dei
          paghero'  cambiari,  delle  carte  di credito e degli altri
          strumenti o mezzi di pagamento;
                2)  conoscere  le  diverse forme di crediti (bancari,
          documentari,   fideiussioni,  ipoteche,  leasing,  renting,
          factoring, ecc.) nonche' gli oneri e le obbligazioni che ne
          derivano;
                3) sapere che cos'e' un bilancio, come si presenta ed
          essere in grado di interpretarlo;
                4)  essere  in  grado di leggere e di interpretare un
          conto dei ricavi;
                5)  essere  in  grado  di effettuare un'analisi della
          situazione  finanziaria  e della redditivita' dell'impresa,
          in particolare in base ai rapporti finanziari;
                6) essere in grado di redigere un bilancio;
                7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo
          di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio,
          ammortamenti,  ecc.)  ed  essere  in  grado  di  effettuare
          calcoli  per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per
          tonnellata;
                8)  essere  in  grado  di  elaborare  un organigramma
          relativo  a  tutto il personale dell'impresa, e organizzare
          programmi di lavoro, ecc.;
                9)  conoscere  i  principi  degli  studi  di  mercato
          («marketing»),  della  promozione della vendita dei servizi
          di  trasporto,  dell'elaborazione  di schede clienti, della
          pubblicita', delle pubbliche relazioni, ecc.;
                10)  conoscere  i  vari  tipi di assicurazioni che si
          applicano   ai   trasporti   stradali   (assicurazioni   di
          responsabilita',  sulle  persone  trasportate,  sulle  cose
          trasportate, sui bagagli trasportati) nonche' le garanzie e
          gli obblighi che ne derivano;
                11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore
          dei trasporti su strada;
              Trasporti su strada di merci
                12)  essere in grado di applicare le norme in materia
          di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci
          e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
                13)   conoscere   le  varie  categorie  dei  soggetti
          ausiliari  del trasporto, il loro ruolo, le loro funzioni e
          il loro eventuale statuto;
              Trasporti su strada di viaggiatori
                14)  essere in grado di applicare le norme in materia
          di  tariffazione  e  di formazione dei prezzi nei trasporti
          pubblici e privati di viaggiatori;
                15)  essere in grado di applicare le norme in materia
          di  fatturazione  dei  servizi  di  trasporti  su strada di
          viaggiatori.
              F. Accesso al mercato
              Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
              Il candidato deve in particolare:
                1)  conoscere  la  normativa  per  le  categorie  dei
          trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di
          autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare
          le   norme   relative  all'organizzazione  ufficiale  della
          professione,    all'accesso    alla    professione,    alle
          autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed
          extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni;
                2)  conoscere la normativa relativa alla costituzione
          di un'impresa di trasporti su strada;
                3)   conoscere   i   vari   documenti  necessari  per
          l'effettuazione  dei  servizi  di  trasporti  su  strada ed
          essere in grado di procedere alle verifiche della presenza,
          sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli,
          dei   documenti   conformi  relativi  a  ciascun  trasporto
          effettuato,     in     particolare    quelli    concernenti
          l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;
              Trasporti su strada di merci
                4) conoscere le norme relative all'organizzazione del
          mercato  dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli
          ed alla logistica;
                5)   conoscere   le   formalita'  da  effettuarsi  in
          occasione  del  valico  delle  frontiere,  la  funzione dei
          documenti  T  e  dei  carnet TIR, nonche' gli obblighi e le
          responsabilita' che derivano dalla loro utilizzazione;
              Trasporti su strada di viaggiatori
                6) conoscere le norme relative all'organizzazione del
          mercato dei trasporti su strada di viaggiatori;
                7)  conoscere  le  norme  relative all'istituzione di
          servizi  di  trasporto  e  essere  in  grado  di  elaborare
          programmi di trasporto.
              G. Norme tecniche e gestione tecnica
              Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
              Il candidato deve in particolare:
                1)  conoscere  le  norme  relative  ai  pesi  ed alle
          dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonche' le
          procedure  relative ai trasporti eccezionali che derogano a
          tali norme;
                2)  essere  in  grado di scegliere, in funzione delle
          esigenze  dell'impresa,  gli  autoveicoli e i loro elementi
          (telaio,   motore,   organi  di  trasmissione,  sistemi  di
          frenatura, ecc.);
                3) conoscere le formalita' relative all'omolagazione,
          all'immatricolazione   ed   al   controllo   tecnico  degli
          autoveicoli;
                4)  essere  in  grado di tenere conto delle misure da
          adottare  per  la  lotta  contro l'inquinamento atmosferico
          causato   dalle   emissioni   dei   veicoli   a   motore  e
          l'inquinamento acustico;
                5)   essere   in  grado  di  elaborare  programmi  di
          manutenzione    periodica   degli   autoveicoli   e   delle
          apparecchiature;
              Trasporti su strada di merci
                6)   conoscere   i   diversi   tipi  di  congegni  di
          movimentazione  delle merci e di carico (sponde, container,
          palette,  ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e
          istruzioni  relative  alle  operazioni  di carico e scarico
          delle   merci  (ripartizione  del  carico,  accatastamento,
          stivaggio, bloccaggio, ecc.);
                7)   conoscere   le   varie  tecniche  del  trasporto
          combinato  rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento
          orizzontale;
                8)  essere in grado di applicare le procedure volte a
          garantire  il rispetto delle norme relative al trasporto di
          merci  pericolose  e  di  rifiuti,  in  particolare  quelle
          derivanti  dalla  direttiva  94/55/CE  [1], dalla direttiva
          96/35/CE [2] e del regolamento (CEE) n. 259/93 [3];
                9)  essere in grado di applicare le procedure volte a
          garantire  il rispetto delle norme relative al trasporto di
          derrate   deperibili,   in   particolare  quelle  derivanti
          dall'accordo   sui   trasporti  internazionali  di  derrate
          deperibili  e  sui  mezzi  speciali che vanno impiegati per
          tali trasporti (ATP);
                10) essere in grado di applicare le procedure volte a
          garantire  il rispetto delle norme sul trasporto di animali
          vivi.
              H. Sicurezza stradale
              Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
              Il candidato deve in particolare:
                1)  conoscere  le  qualifiche richieste ai conducenti
          (patente,   certificati  medici,  attestati  di  idoneita',
          ecc.);
                2)  essere  in  grado di intervenire per garantire il
          rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti
          e  delle  limitazioni  alla  circolazione  vigenti nei vari
          Stati  membri  (limiti  di velocita', precedenze, fermata e
          sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);
                3)  essere in grado di elaborare istruzioni destinate
          ai  conducenti  sulla verifica delle norme di sicurezza, in
          materia  di  condizioni  del  materiale da trasporto, delle
          apparecchiature e del carico, nonche' di guida prudente;
                4) essere in grado di istituire un codice di condotta
          da  applicarsi  in caso di incidente e di attuare procedure
          atte   ad   evitare  che  si  ripetano  incidenti  o  gravi
          infrazioni;
              Trasporti su strada di viaggiatori
                5)   avere   conoscenze  elementari  della  geografia
          stradale degli Stati membri.
              [1]  Direttiva  94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre
          1994,  concernente  il  riavvicinamento  delle legislazioni
          degli   Stati   membri   relative  al  trasporto  di  merci
          pericolose  su strada. Direttiva modificata dalla direttiva
          96/86/CE della Commissione.
              [2]  Direttiva  96/35/CE  del  Consiglio,  del 3 giugno
          1996,  relativa  alla  designazione  e  alla qualificazione
          professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti
          su  strada,  per  ferrovia  o  per  via navigabile di merci
          pericolose.
              [3]  Regolamento  (CEE)  n.  259/93  del Consiglio, del
          1° febbraio   1993,   relativo   alla  sorveglianza  ed  al
          controllo  delle  spedizioni  dei rifiuti all'interno della
          Comunita'  europea,  nonche' in entrata e in uscita dal suo
          territorio.    Regolamento   modificato   da   ultimo   dal
          regolamento (CE) n. 120/97:

                                                          Allegato II

               ----> vedere allegato a pag. 12 della G.U. <----

              - Il   decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,
          recante   «Codice   in   materia  di  protezione  dei  dati
          personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2003, n. 174, S.O.
              - L'art.  2, comma 2, lettera c), punto 3), della legge
          1° marzo  2005,  n.  32  recante  «Delega al Governo per il
          riassetto   normativo  del  settore  dell'autotrasporto  di
          persone   e  cose»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          10 marzo 2005, n. 37, cosi' recita:
              «Art.  2  (Principi  e  criteri direttivi). - c) per la
          materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera c):
                1)  riordino  e  razionalizzazione  delle strutture e
          degli    organismi    pubblici    operanti    nel   settore
          dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale
          per  l'autotrasporto,  istituita  con  decreto del Ministro
          delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  n.  2284/TT  del
          6 febbraio  2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e
          strategie  di  governo  del  settore,  anche  in materia di
          controlli,  monitoraggio  e  studio, senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica;
                2)  riforma  del  comitato  centrale  e  dei comitati
          provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di
          cose  per  conto di terzi con attribuzione anche di compiti
          di  gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica;
                3)  nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui
          ai   numeri   1)  e  2),  garanzia  dell'uniformita'  della
          regolamentazione  e  delle  procedure, nonche' tutela delle
          professionalita' esistenti».
          Note all'art. 1:
              - Per gli artt. 1 e 2 del citato decreto legislativo n.
          395 del 2000, vedi note alle premesse.
              -  L'art. 1, della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante
          «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di
          cose  per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di
          cose  e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per
          i  trasporti di merci su strada», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200, cosi' recita:
              «Art.  1 (Istituzione dell'albo). - Presso il Ministero
          dei  trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale
          della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
          e'  istituito  un albo che assume la denominazione di «Albo
          nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
          l'autotrasporto di cose per conto di terzi».
              Presso  gli  uffici  provinciali  della  motorizzazione
          civile  e  dei  trasporti in concessione sono istituiti gli
          albi  provinciali  che  nel  loro  insieme  formano  l'albo
          nazionale.
              L'iscrizione  nell'albo  e'  condizione  necessaria per
          l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
              Gli albi sono pubblici.
              Presso  ciascun  albo e' istituita una sezione speciale
          alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa
          e  i  consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale
          sia   quello   di   esercitare   l'autotrasporto  anche  od
          esclusivamente   con  i  veicoli  in  disponibilita'  delle
          imprese socie.
              I  requisiti  e  le condizioni di cui all'art. 13 della
          presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai
          consorzi   indicati  nel  precedente  comma,  si  ritengono
          soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
              Con  il  regolamento di esecuzione saranno stabilite le
          modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione
          del    rapporto   associativo,   nonche'   le   norme   per
          l'applicazione  delle disposizioni contenute nel precedente
          comma.».