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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 marzo 2000, n. 179

Regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure.

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Testo in vigore dal:  1-9-2000

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 236, recante modifica alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni;
Considerato che i commi aggiunti rispettivamente agli articoli 13 e 22 del precitato testo unico della legge 29 luglio 1991, n. 236, prevedono che mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano adottate norme di esecuzione della legge stessa in materia di verificazione di strumenti metrici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 20 e 50, che prevedono il conferimento delle funzioni e compiti degli uffici provinciali metrici alle camere di commercio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione delle suddette disposizioni regolamentari;
Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 14 gennaio 1998;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota del 20 luglio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento si intende:
a) per "testo unico": il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per "regolamento tecnico": il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) per "strumenti": gli strumenti metrici contemplati dal testo unico e dal regolamento tecnico, fatta esclusione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
d) per "verificazione prima": la verificazione cui gli strumenti metrici devono essere sottoposti prima dell'immissione in commercio;
e) per "legalizzazione": l'apposizione dei bolli metrologici a seguito dell'esito positivo della verificazione prima;
f) per "concessione di conformità metrologica": l'attribuzione al fabbricante della facoltà di autocertificare gli strumenti in sostituzione della verifica prima;
g) per "errori massimi tollerati" di uno strumento di misura: i valori estremi degli errori tollerati dalle norme regolamentari nella verificazione dello strumento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La legge 29 luglio 1991, n. 236, reca modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 22 del testo unico delle leggi sui pesi e misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni. Gli articoli 13 e 22, così come modificati, così recitano:
"Art. 13. - 1. Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei principi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE".
"Art. 22. - 1. I misuratori di gas, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE, sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.
2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'art. 31.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato centrale metrico, sono stabiliti:
a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;
b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;
c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;
d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;
e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un Paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel Paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli articoli 20 e 50 così recitano:
"Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1".
"Art. 50 (Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse).
- 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.
2. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, individua i beni e le risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, come disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, commi 3 e 4, così recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- La direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 204/37 del 21 luglio 1998.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca attuazione della direttiva 83/189/CEE, come codificata dalla direttiva 98/34/CE.
Note all'art. 1:
- Per il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, vedi in note alle premesse.
- Il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, approva il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare.