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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 giugno 1998, n. 308

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/27/CE in materia di limitazione del rumore prodotto da escavatori idraulici, a funi, apripista e pale caricatrici.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-8-1998
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  27-8-1998

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
i Ministri dell'ambiente, della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale
Vista la legge 16 aprile 1987 n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, di attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici, ed in particolare l'articolo 8, che prevede l'adeguamento al progresso tecnico delle disposizioni del decreto stesso e dei suoi allegati, mediante l'emanazione di apposito decreto interministeriale, in conformità a specifiche prescrizioni della Comunità europea;
Considerato che la direttiva 95/27/CE, tenuto conto del progresso tecnologico intervenuto, reca modifiche alla direttiva 86/662/CEE in ordine ai livelli sonori ammissibili e che pertanto si rende necessario apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 33/98 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativa del 9 marzo 1998;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 15095-F3F/3 del 12 maggio 1998. Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, le parole "certificazione CEE" sono sostituite, in tutto il testo, dalle seguenti: "attestati di certificazione CE".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, recante: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.135, recante: "Attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1992, supplemento ordinario. L'art. 8 così recita:
"Art. 8 (Adeguamento al progresso tecnico). - 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, dell'ambiente e, quando interessato, del lavoro e della previdenza sociale, le disposizioni del presente decreto ed i suoi allegati saranno adeguati al progresso tecnico in conformità a specifiche prescrizioni della Comunità europea".
- La direttiva 95/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 che modifica la direttiva 86/662/CCE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 18 luglio 1995 n. L168/14.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, vedi nelle note alle premesse.