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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 giugno 1988, n. 248

Caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/07/1988
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vigente al 17/05/2024
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Testo in vigore dal:  21-7-1988

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, che comprende i centri commerciali fra i soggetti ammessi ad usufruire di finanziamenti agevolati per la ristrutturazione dell'apparato distributivo;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, che integra la legge 10 ottobre 1975, n. 517, prevedendo l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un provvedimento che indichi le caratteristiche dei centri commerciali, all'ingrosso e al dettaglio;

Sentite,

ai sensi del citato art. 3, le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Decreta:

Art. 1

Centro commerciale all'ingrosso

Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali, il "centro commerciale all'ingrosso" deve essere costituito da un numero di esercizi di vendita all'ingrosso non inferiore a 5, inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 1 della legge n. 517/1975 (Disciplina del credito agevolato al commercio) è così formulato:
"Art. 1. - Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalità ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:
1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi di acquisto, le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;
2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;
3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande".
- Si trascrive il comma 7 dell'art. 3 del D.L. n. 9/1987 (Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio): "Per i centri commerciali al dettaglio il limite di finanziamento agevolato per le società promotrici è fissato in lire 20 miliardi. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indica con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio".