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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1988, n. 375

Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/09/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  9-5-1998
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

VISTA la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sull'esercizio dell'attività di vendita di merci e sull'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.
VISTA la legge 20 novembre 1971, n. 1062, che istituisce una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, alla quale debbono iscriversi coloro che esercitano l'attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico;
VISTA la legge 14 ottobre 1974, n. 524, recante norme sulla somministrazione di alimenti e bevande;
VISTO l'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che istituisce una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nella quale debbono iscriversi i titolari e i gestori delle imprese esercenti l'attività ricettiva, modificato dall'art. 3-ter della legge 27 marzo 1987, n. 121;
CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426;
VISTO l'art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emazione delle norme di esecuzione;

SENTITE

le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo; DECRETA:

Art. 1

(Definizioni)

Agli effetti del presente decreto per "legge" si intende la legge 11 giugno 1971, n. 426; per "registro" il registro degli esercenti il commercio, all'ingrosso e al minuto, la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di cui all'art. 1 della legge e l'attività ricettiva di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217; per "autorizzazione" sia l'autorizzazione alla vendita prevista dalla legge, sia la licenza di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; per "preposto" la persona iscritta nell'elenco di cui all'art. 9 della legge; per "camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura; per "somministrazione di alimenti o bevande" il consumo sul posto di tali prodotti; per "stagione" un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; per "tabelle merceologiche" o "tabelle" si intendono le tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al presente decreto; per "specializzazioni merceologiche" le tabelle merceologiche suindicate o categorie di prodotti oppure, se si tratta di somministrazione di alimenti o bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui al successivo art. 32, commi 1 e 2; per "utilizzatori in grande" di cui all'art. 1, n. 1, della legge, le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività; per "gestore" di imprese esercenti l'attività ricettiva di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, si intende il soggetto al quale l'azienda è stata trasferita perché ne assuma in proprio la gestione per la durata stabilita.
((10))
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 26, comma 6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217".