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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 gennaio 2016, n. 63

Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. (16G00070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/2023)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  19-5-2016

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474, relativo al regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisione contabile;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 222, recante modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 266, recante disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernente la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34;
Visto l'articolo 4, commi 4 e 4-bis, dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in attuazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Vista la legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'articolo 1, comma 2, ha fatto salvi gli atti e gli effetti prodotti con il decreto-legge n. 126 del 2013, non convertito;
Visto il parere della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa emesso in data 30 luglio 2012;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nell'adunanza del 7 novembre 2013 e nell'adunanza del 3 luglio 2014;
Viste le note del 2 dicembre 2014 e del 30 novembre 2015 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Esame per l'iscrizione nel registro dei revisori legali
1. L'esame previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consiste in prove scritte e orali dirette ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze, e verte sulle seguenti materie:
a) contabilità generale;
b) contabilità analitica e di gestione;
c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
d) principi contabili nazionali e internazionali;
e) analisi finanziaria;
f) gestione del rischio e controllo interno;
g) principi di revisione nazionali e internazionali;
h) disciplina della revisione legale;
i) deontologia professionale ed indipendenza;
l) tecnica professionale della revisione;
m) diritto civile e commerciale;
n) diritto societario;
o) diritto fallimentare;
p) diritto tributario;
q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
r) informatica e sistemi operativi;
s) economia politica, aziendale e finanziaria;
t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
u) matematica e statistica.
2. Per le materie indicate al comma 1, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitata funzionalmente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
3. Per i soggetti che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e per i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, l'abilitazione allo svolgimento della revisione legale si consegue secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 4-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
«Art. 4 (Esame di idoneità professionale). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
2. L'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie:
a) contabilità generale;
b) contabilità analitica e di gestione;
c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
d) principi contabili nazionali e internazionali;
e) analisi finanziaria;
f) gestione del rischio e controllo interno;
g) principi di revisione nazionale e internazionali;
h) disciplina della revisione legale;
i) deontologia professionale ed indipendenza;
l) tecnica professionale della revisione;
m) diritto civile e commerciale;
n) diritto societario;
o) diritto fallimentare;
p) diritto tributario;
q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
r) informatica e sistemi operativi;
s) economia politica, aziendale e finanziaria;
t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
u) matematica e statistica.
3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:
a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale;
b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;
c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale;
d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.
4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame.
5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 reca: «Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, n. 146, reca: «Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati».
- Il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, reca: «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche):
«Art. 1. - (Omissis).
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.
3. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, citato nelle premesse del presente regolamento:
«Art. 46 (Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo). - 1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:
a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;
b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.
2. Le prove scritte di cui al comma 1, lett. a) consistono in:
a) una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;
c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.
3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'art. 43.».
«Art. 47 (Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo). - 1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:
a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984 del Consiglio e dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
b) una prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.
2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in:
a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;
b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia politica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;
c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.
3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'art. 43.».