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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 gennaio 2016, n. 17

Regolamento recante disposizioni sulle modalità di funzionamento della Conferenza dei capi dipartimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84. (16G00023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2016
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  27-2-2016

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;
Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 6, del predetto regolamento che istituisce la Conferenza dei Capi dipartimento e stabilisce che con decreto ministeriale ne siano disciplinate le modalità di funzionamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 9 ottobre 2015, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Conferenza»: la Conferenza dei capi dipartimento di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84;
b) «Ministro»: il Ministro della giustizia;
c) «Ministero»: il Ministero della giustizia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17. Regolamenti.
1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche):
«Art. 3. Capo del dipartimento.
Commi da 1. a 5. (Omissis).
6. Al fine del coordinamento delle attività dipartimentali relative alle competenze di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettere b), c), e), f) e 7 comma 2 lettera b) e alle politiche del personale è istituita la Conferenza dei capi dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. La Conferenza è convocata dal Ministro, che può anche presiederla ed è composta dal Capo di gabinetto e dai Capi dipartimento. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro. Alle riunioni della Conferenza, possono essere chiamati a partecipare il Capo dell'Ispettorato generale del Ministero, il Capo dell'Ufficio legislativo nonché i dirigenti generali ai quali sono affidate responsabilità nei settori riguardanti le materie di cui al primo periodo.».