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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 agosto 2015, n. 144

Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (15G00157)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/12/2020)
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vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  14-11-2015

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 luglio 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con note del 2 aprile, del 4 maggio e del 22 luglio 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.):
«Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). In vigore dal 2 febbraio 2013.
1. - 2. (omissis)
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
4. - 6. (omissis)».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247:
«Art. 9 (Specializzazioni). In vigore dal 2 febbraio 2013.
1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'art. 1.
2. - 8. (omissis)».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.):
«Art. 17 (Regolamenti). 1. - 2. (omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (omissis)».