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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 novembre 2014, n. 170

Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (14G00185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  25-11-2014

Art. 9

Schede elettorali ed espressione del voto
1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.
2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere e l'eventuale raggruppamento in liste, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario e reca in calce l'espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto.
3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.
4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati, ovvero attraverso l'indicazione della lista; in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista è computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista. Sono nulle le schede che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale, nonché quelle recanti l'indicazione di più liste.
5. Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere.
6. Nei casi diversi dal comma 5, l'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullità della scheda.